Permesso di soggiorno per attesa occupazione e difetto di giurisdizione sulla protezione (TAR Lombardia n. 195 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un ingresso regolare idoneo al rilascio del titolo, e non può fondarsi su un visto turistico di durata limitata. La disciplina eccezionale dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, volta a favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari durante l’emergenza sanitaria, non è applicabile oltre i casi e i tempi in essa previsti, né in via analogica. La controversia sul permesso di soggiorno per protezione speciale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l’interesse tutelato ha consistenza di diritto soggettivo e non è degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali dell’amministrazione. Il giudice amministrativo, rilevato il difetto di giurisdizione, dichiara il ricorso inammissibile in parte qua, ferma la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’istanza veniva negata con decreto, sul rilievo che la donna era entrata in Italia con un visto turistico valido per un periodo massimo di tre mesi, dunque privo di idoneità a sorreggere qualsivoglia titolo di soggiorno. Il ricorso gerarchico al Prefetto veniva respinto, e la ricorrente impugnava davanti al TAR sia il provvedimento prefettizio sia quello questorile.
Il Ministero dell’Interno si costituiva formalmente, senza articolare difese. La domanda cautelare era respinta con ordinanza. All’udienza pubblica la causa passava in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare il presupposto dei provvedimenti: l’assenza di un visto d’ingresso idoneo al rilascio di qualsiasi permesso, essendo l’ingresso avvenuto per turismo. Su questa base esamina i motivi.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il TAR la esclude: il contenuto del provvedimento è vincolato e non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, a prescindere dagli apporti partecipativi della ricorrente.
Il secondo motivo, con cui si invoca il diritto al permesso per lavoro subordinato in analogia alla posizione dei destinatari dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, è dichiarato infondato. La norma pone regole di carattere eccezionale, in deroga alla disciplina ordinaria del d.lgs. n. 286/1998, e non può trovare applicazione oltre i casi e i tempi considerati. Il Collegio richiama sul punto il precedente relativo alla sanatoria del 2002 (Cons. Stato, sez. VI, n. 4258 del 2009). Manca inoltre, nella specie, alcuna istanza ai sensi della norma invocata.
Il terzo motivo riguarda il diniego di protezione speciale. Qui il TAR rileva d’ufficio il difetto di giurisdizione: l’interesse al titolo di protezione speciale è correlato alla tutela di diritti umani fondamentali e non è suscettibile di degradazione ad interesse legittimo, con conseguente devoluzione delle controversie al giudice ordinario. Il Collegio richiama TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 568 del 2024.
Il ricorso è dunque in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza della riassunzione davanti al giudice ordinario ex art. 11 c.p.a.. Le spese sono compensate in considerazione delle condizioni personali e sociali della ricorrente.
Nota della Redazione
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