Ottemperanza e crediti del Comune in riequilibrio: onere della prova dell’avvenuto pagamento (TAR Sicilia n. 199 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti derivanti da titoli giurisdizionali, il creditore che agisce per l’adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Cessata la causa di sospensione dei procedimenti esecutivi connessa alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, l’Amministrazione che non si costituisca e non alleghi alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento non può sottrarsi all’ordine di ottemperanza. La mancata esecuzione del giudicato legittima la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’esecuzione di dieci sentenze emesse dal Giudice di Pace di Messina in sede di opposizione a sanzioni amministrative. I titoli recavano condanna del Comune di Messina al pagamento delle spese di giudizio in suo favore, per l’importo complessivo di € 1.625,10, comprensivo di oneri e accessori, con attestazione del passaggio in giudicato.

Il ricorso, notificato il 2.11.2012 e depositato il 13.11.2012, chiedeva l’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., nonché l’avvenuta notifica dei titoli presso la sede reale dell’Amministrazione, con il decorso del termine di gg. 120 previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.

In via preliminare il giudizio era stato sospeso con ordinanza n. 407 del 10.02.2015, in ragione del ricorso del Comune alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, che sospende le procedure esecutive fino all’approvazione o al diniego del piano. Alla camera di consiglio del 23.10.2024 è stato dato atto del venir meno della causa di sospensione, essendo intervenuta l’approvazione del piano con deliberazione della Corte dei Conti.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che le sentenze non risultano tuttora eseguite e che l’Amministrazione, non costituendosi, non ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento malgrado la notifica del titolo. Sul riparto dell’onere probatorio il Collegio ha richiamato il principio generale secondo cui il creditore deve provare solo la fonte del diritto e il termine di scadenza, allegando l’inadempimento, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo, richiamando sul punto T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311 e 9 ottobre 2023, n. 2942. Il Comune ha così rinunciato a dimostrare, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., l’esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.

Accertato l’obbligo di conformarsi integralmente ai giudicati, il Tribunale ha assegnato all’Amministrazione il termine di sessanta giorni per il pagamento e ha nominato, per l’ipotesi di inutile decorso, il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Ha inoltre richiamato l’attenzione del commissario sul rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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