Esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto tramite giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 3782 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo, costituisce provvedimento giurisdizionale esecutivo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e legittima l’esperimento del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio. Per il caso di persistente inottemperanza dispone sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., la nomina del commissario ad acta, cui spetta l’allocazione della somma in bilancio e il compimento di tutte le fasi di spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 490/2024, emesso dal Tribunale di Siracusa il 24 aprile 2024, con cui il Comune intimato è stato condannato al pagamento delle somme ivi indicate. Il decreto è stato notificato all’amministrazione debitrice in data 24 aprile 2024 e non è stata proposta opposizione.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, l’amministrazione non si è costituita. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 5 novembre 2025. La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché il creditore, munito di titolo esecutivo non satisfattivo, aziona l’ottemperanza per ottenere l’adempimento coattivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. Il decreto ingiuntivo non opposto rientra tra i provvedimenti giurisdizionali per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza, come affermato dal C.G.A.R.S., sez. giur., 10 febbraio 2014, n. 72.
Il giudice accerta il rispetto del termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a. e, quanto al deposito, del termine di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a.. Rileva inoltre che la notifica del titolo all’amministrazione debitrice è avvenuta nel rispetto delle formalità e dei termini che regolano il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il Collegio riconosce l’obbligo giuridico di dare esecuzione al decreto, divenuto definitivo come da attestazione in atti. Ordina conseguentemente all’amministrazione resistente di eseguire il titolo entro centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza a cura di parte.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale provvede sin d’ora alla nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., con facoltà di delega. Il commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale della somma. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota specifica delle spese, da depositare a pena di decadenza ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002 entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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