Superficie lorda disponibile e legittimità del diniego di SCIA edilizia (TAR Lombardia n. 309 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto dall’amministrazione a una SCIA edilizia è legittimo quando l’intervento progettato sviluppa una superficie lorda complessiva superiore a quella effettivamente disponibile, desunta dai titoli edilizi pregressi e dalla loro effettiva portata assentita. Ai fini della verifica di conformità rileva la superficie lorda disponibile risultante dallo stato di fatto e dai titoli rilasciati, non la volumetria astrattamente invocata dalla parte. Eventuali errori di conteggio contenuti nel provvedimento non ne determinano l’illegittimità se la valutazione complessiva di inammissibilità dell’intervento resta sorretta da una motivazione valida e sufficiente. Le censure avverso le altre ragioni ostative divengono inammissibili per difetto di interesse quando la decisione si fondi su un’autonoma ragione dirimente.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Comune di Milano una SCIA ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, qualificando l’intervento come risanamento conservativo su un immobile a destinazione commerciale. Il progetto prevedeva la creazione di un nuovo piano interposto mediante demolizione della soletta esistente e costruzione di nuove solette, con traslazione della superficie lorda dal piano interrato, destinato a cantine e depositi senza permanenza di persone.

Il Comune ha dapprima diffidato la proprietà dal proseguire le opere e, dopo la documentazione integrativa, ha confermato la diffida con il provvedimento del 2 luglio 2020, rilevando che la superficie lorda disponibile era inferiore a quella di progetto e che l’intervento andava qualificato come ristrutturazione. È stata inoltre dichiarata inammissibile l’istanza di parere preliminare ex art. 40 del regolamento edilizio. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile il ricorso nella parte rivolta contro il parere ex art. 40 del regolamento edilizio, essendo già stato accertato con precedente pronuncia il difetto di interesse a impugnare un atto privo di carattere lesivo.

Nel merito, la questione centrale riguarda la determinazione della superficie lorda disponibile. La ricorrente sosteneva che dalla concessione edilizia del 1966 si ricavasse una volumetria complessiva di mc 21.530, con conseguente superficie disponibile di circa 5.000 mq, e che anche il piano interrato, in quanto adibito ad autorimessa gestita in forma imprenditoriale, esprimesse volumetria ai sensi dell’art. 5, punto 7, lett. f), delle NA del Piano delle Regole.

Il TAR ha ritenuto decisiva l’osservazione del Comune secondo cui l’indice di edificabilità di zona non consentiva lo sviluppo della volumetria invocata. La ricorrente non ha dimostrato che con la licenza del 1966 sia stata assentita una volumetria pari a mc 21.530: dal parere preliminare emerge che la volumetria di progetto era di mc 17.583,07, comunque superiore all’indice di zona di 6,5 mc/mq. Non sono dirimenti le autorizzazioni commerciali né le dichiarazioni I.C.I.A.P. della precedente proprietà, atti che non avrebbero potuto assentire volumetrie non consentite.

Decisiva si è rivelata la DIA del 20 maggio 2003, depositata in esecuzione dell’ordine del Collegio, dalla quale risulta una S.L.P. complessiva di progetto pari a mq 3.636,92: dato che dimostra in modo inconfutabile che la superficie disponibile è inferiore a quella di progetto, pari a mq 5.091. Il Collegio ha precisato che gli errori di conteggio lamentati dalla ricorrente non sono decisivi, restando corretta nella sostanza la valutazione di inammissibilità dell’intervento per la dirimente ragione che la superficie disponibile è inferiore a quella di progetto.

Irrilevante il mancato rinvenimento della DIA del 2004, non essendo contestato che essa avesse ad oggetto opere minori senza aumento della superficie assentita. Divenuto inutile lo scrutinio delle altre censure, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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