Silenzio sull’istanza di trasferimento e conversione del rito (TAR Campania n. 1805 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso l’inerzia della pubblica amministrazione, l’emanazione di un provvedimento espresso a conclusione del procedimento, quale che sia la sua natura di accoglimento o di reiezione, realizza comunque il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale e determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il correlato bene della vita che costituisce il sostrato sostanziale dell’azione resta assorbito dal fatto dell’amministrazione. La domanda di annullamento del provvedimento sopravvenuto, proposta con motivi aggiunti, segue invece il rito ordinario, disponendosi ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a. la conversione del rito speciale. La regolazione delle spese è rinviata alla decisione definitiva.

Il Fatto

La ricorrente, studentessa iscritta a un corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, ha presentato il 5 giugno 2026 istanza di trasferimento straordinario ad anno successivo al primo per gravi ragioni familiari, invocando l’art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938. L’ateneo non ha dato risposta nel termine, così la studentessa ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato una nota rettorale con cui ha affermato l’impossibilità di disporre il trasferimento in assenza di posti disponibili e di una procedura selettiva, subordinando ogni ulteriore valutazione dei gravi motivi all’adesione a una soluzione alternativa prospettata dal Ministero. Contro tale provvedimento la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, che è stata respinta con ordinanza n. 473 del 9 settembre 2026.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitempo la sorte del ricorso introduttivo. Rileva che la pubblica amministrazione ha emanato un provvedimento espresso a conclusione del procedimento avviato con l’istanza di parte. Tale evenienza — quale che sia la natura, di accoglimento o di reiezione — integra il soddisfacimento, per fatto dell’amministrazione, dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio.

Il Tribunale richiama il principio espresso dal TAR Napoli, sez. VI, 16 settembre 2022, n. 5766, secondo cui nel giudizio contro l’inerzia della pubblica amministrazione ex art. 117 c.p.a. l’interesse che sorregge il ricorso e il correlato bene della vita, che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale, vengono meno quando l’amministrazione provvede. Da ciò consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo.

Residua la domanda di annullamento formulata con i motivi aggiunti, che ha ad oggetto il provvedimento sopravvenuto. Rispetto a tale domanda il collegio dispone, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., la conversione del rito speciale in rito ordinario, con trattazione in udienza pubblica da individuarsi con separato provvedimento.

La decisione non è definitiva. Il Tribunale rinvia al definitivo la regolazione delle spese di lite e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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