Obbligo di bonifica solidale e riparto percentuale privo di valore autoritativo (TAR Sardegna n. 731 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di bonifica dei siti contaminati, avente a oggetto una prestazione di facere ontologicamente indivisibile, è soggetto al regime delle obbligazioni solidali dal lato passivo, con applicazione dell’art. 1317 cod. civ. e dell’art. 2055 cod. civ. In presenza di più condotte concorrenti all’unico evento lesivo, e quando non sia possibile separare gli effetti delle singole condotte, l’azione di bonifica non può che essere unica e gravare in modo solidale su tutti i responsabili. Il riparto percentuale delle responsabilità fissato dall’amministrazione non ha portata autoritativa: opera esclusivamente nei rapporti interni tra i condebitori e non incide sulla sfera giuridica degli stessi, restando la relativa contestazione devoluta al giudice ordinario in sede di regresso ai sensi dell’art. 1299 cod. civ. Ne consegue il difetto di interesse all’impugnazione degli atti che si limitino a indicare tale ripartizione.

Il Fatto

La ricorrente era stata titolare di un distributore di carburante fino al dicembre 2002, quando ne aveva ceduto la proprietà alla controinteressata. Nel sito si erano succeduti più eventi di contaminazione: uno sversamento di gasolio risalente al 2001, un secondo evento manifestatosi nel 2006 e un terzo segnalato nel 2012. Dopo avere ripristinato i valori nei limiti di legge all’esito della prima bonifica, la società ha sempre sostenuto che la contaminazione residua fosse riconducibile agli eventi successivi alla cessione.

La Provincia di Sassari, all’esito di un procedimento avviato nel 2021 ai sensi degli artt. 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, ha individuato entrambe le società quali responsabili in concorso, attribuendo alla ricorrente il 95% e alla controinteressata il 5%. Con successiva ordinanza ha ingiunto il ripristino dell’area e la presentazione congiunta di una variante al progetto di bonifica. La ricorrente ha impugnato la determinazione e l’ordinanza, estendendo poi l’impugnativa agli atti della successiva conferenza di servizi che avevano confermato il riparto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse dalla qualificazione del concorso di responsabilità operato dall’amministrazione. L’espressione utilizzata nel dispositivo, priva di ulteriori precisazioni, implica un regime di solidarietà passiva, con possibilità per la Provincia di esigere da ciascuna condebitrice l’intera prestazione.

A sostegno di tale lettura il Tribunale adduce cinque ragioni concorrenti. Il contributo causale di entrambe le società emerge dagli atti, che descrivono fattori inquinanti ripetuti e impatti non precisamente scindibili, con compresenza fattuale delle due società nel sito. La bonifica costituisce prestazione complessa e ontologicamente indivisibile, soggetta alla regola dell’art. 1317 cod. civ., applicabile anche alla responsabilità aquiliana in virtù dell’art. 2055 cod. civ. Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, quando non sia possibile distinguere gli effetti delle singole condotte, l’azione di bonifica è unica e solidale, ferma la ripartizione economica interna. La stessa Provincia, nella motivazione, aveva descritto il concorso in termini di solidarietà. Infine, la ricorrente aveva dato per scontata la qualificazione solidale della propria corresponsabilità.

Su questa base il Tribunale esclude che la parte del dispositivo recante le percentuali del 95% e del 5% abbia valore precettivo o autoritativo. In un’obbligazione solidale il riparto interno è irrilevante per il creditore e assume rilievo solo tra condebitori, in sede di regresso dinanzi al giudice ordinario, che non sarà vincolato dal criterio indicato dall’amministrazione.

Cadono quindi le censure della ricorrente fondate sull’erronea premessa dell’efficacia autoritativa del riparto: non vi è alcuna compressione della sfera giuridica della società, che resta obbligata verso la Provincia per l’intero e può agire in regresso nella sede propria. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’obiettiva complessità della controversia.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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