La diffida provinciale che richiama il PAUR non è atto impugnabile (TAR Calabria n. 1412 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La diffida in senso stretto, con cui l’amministrazione richiama un obbligo che assume preesistente in forza di un titolo già formato, ha carattere meramente ricognitivo e non novativo. Essa non vincola la successiva azione amministrativa né è idonea a produrre direttamente effetti giuridici sfavorevoli nella sfera del destinatario, sicché difetta di natura provvedimentale e di autonoma portata lesiva. L’atto che si limiti a ribadire la vigenza di una prescrizione contenuta nel PAUR non è quindi immediatamente impugnabile, dovendosi attendere il provvedimento applicativo. Ove, inoltre, l’ente territoriale non riferisca di agire nell’esercizio di uno specifico potere attribuito dall’ordinamento, la nota va qualificata come atto espositivo e di significazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di aree ricadenti nel sito di interesse nazionale di “Crotone – Cassano – Cerchiara” ed è tenuta ad eseguire gli interventi di bonifica. Il progetto operativo relativo alla Fase 2 prevedeva depositi preliminari e, prima dell’approvazione, richiedeva il rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006.
La Regione rilasciava il PAUR con la prescrizione di individuare, prima dell’inizio delle attività di deposito, un sito di smaltimento finale fuori Regione. Sopravvenute difficoltà applicative, il Ministero approvava un progetto stralcio emendato dal riferimento ai conferimenti extraregionali. La società comunicava quindi l’intenzione di avviare gli scavi il 20 gennaio 2025; la Provincia di Crotone rispondeva con la nota diffidatoria oggetto di impugnazione, richiamando la persistente vigenza del vincolo contenuto nel PAUR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., rileva d’ufficio un profilo di inammissibilità e concentra su di esso la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di natura provvedimentale e di lesività dell’atto gravato.
Il percorso argomentativo muove dalla distinzione, elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, tra diffide in senso stretto e atti che, pur formalmente denominati diffide, sono costitutivi di effetti giuridici sfavorevoli, come gli ordini. Le prime consistono nel formale avvertimento, rivolto a chi è tenuto all’osservanza di un obbligo in base a un titolo preesistente, di ottemperare; non hanno carattere novativo e il loro effetto tipico è al più quello di far decorrere un termine dilatorio per l’adozione di successivi provvedimenti sfavorevoli.
Da ciò la Corte trae la conseguenza che tali atti, proprio perché ricognitivi di obblighi assunti come preesistenti e non vincolanti la successiva azione amministrativa, non sono immediatamente lesivi e non sono autonomamente impugnabili. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 2215 del 2015, Cons. Stato, sez. IV, n. 6257 del 2005 e, per l’opposto riferimento agli atti che assegnano in modo definitivo una nuova qualificazione giuridica a un bene o a una condotta, Cons. Stato, sez. IV, n. 62 del 2018.
Applicando tali principi, la nota impugnata viene qualificata come diffida in senso stretto. La Provincia ha inteso rimarcare la persistente vigenza della prescrizione del PAUR e, di fatto, contestare la legittimità dello stralcio approvato: l’atto non innova il quadro, non vincola giuridicamente i destinatari e non produce alcun effetto lesivo.
A conferma, il Collegio osserva che la diffida risulta adottata al di fuori degli ambiti di competenza che il codice dell’ambiente attribuisce all’ente in materia: la Provincia non riferisce di esercitare uno specifico potere e indirizza la nota, per ogni opportuna iniziativa, al Procuratore della Repubblica. L’atto è pertanto qualificato come espositivo e di significazione, privo dei connotati del provvedimento amministrativo. La definizione in rito e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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