La diffida regionale atipica in materia di bonifica è atto espositivo non impugnabile (TAR Calabria n. 1411 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La diffida con cui l’amministrazione regionale intima a un soggetto privato di ottemperare a un obbligo derivante da un titolo preesistente, senza introdurre alcun effetto giuridico nuovo, costituisce diffida in senso stretto e non è immediatamente lesiva, con la conseguenza che il ricorso proposto avverso di essa è inammissibile. La qualificazione dell’atto dipende dal suo contenuto sostanziale: ove la nota si limiti a ribadire la vigenza di una prescrizione contenuta nel provvedimento unico in materia ambientale e a contestare la legittimità di un successivo decreto ministeriale, essa ha carattere meramente ricognitivo. L’atto adottato dalla Regione al di fuori dei poteri che il codice dell’ambiente le attribuisce in materia di bonifica, e trasmesso alle Procure per ogni opportuna iniziativa, va qualificato come atto espositivo e di significazione, privo dei connotati del provvedimento amministrativo.

Il Fatto

La società proprietaria di aree ricadenti nel sito di interesse nazionale di Crotone, tenuta a eseguire gli interventi di bonifica, ha impugnato la nota con cui la Regione Calabria ha diffidato la stessa ad avviare le attività nel rispetto del vincolo di destinazione dei rifiuti fuori dal territorio regionale, e ha diffidato altre società a negoziare il conferimento dei rifiuti della bonifica e ad accettarli nella discarica ubicata in località Columbra.

La vicenda nasce dal PAUR rilasciato nel 2019, che imponeva di individuare il sito di smaltimento finale fuori Regione prima dell’inizio delle attività di deposito, e dal successivo decreto ministeriale che ha approvato uno stralcio del progetto operativo di bonifica, ritenuto idoneo a superare quella prescrizione. La Regione ha impugnato quel decreto davanti al medesimo Tribunale e, nelle more, ha inviato la diffida oggi gravata. La ricorrente ha dedotto difetto assoluto di attribuzione, incompetenza, carenza di potere in concreto ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della possibile inammissibilità del ricorso, ha esaminato prioritariamente la natura dell’atto impugnato. La questione giuridica centrale riguarda la distinzione tra diffide in senso stretto e atti che, pur formalmente qualificati come diffide, producono direttamente e immediatamente effetti giuridici sfavorevoli.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui le diffide in senso stretto consistono nel formale avvertimento, indirizzato a un soggetto tenuto all’osservanza di un obbligo in base a un titolo preesistente, di ottemperare all’obbligo stesso. Esse non hanno carattere novativo e il loro effetto usuale è quello di far decorrere un termine dilatorio per l’adozione di successivi provvedimenti sfavorevoli; non vincolano l’azione amministrativa e, per il loro carattere ricognitivo, non sono immediatamente impugnabili. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 2215 del 2015 e Cons. Stato, sez. IV, n. 6257 del 2005.

A diverse conclusioni si perviene quando l’atto, comunque denominato, sia idoneo a far sorgere un obbligo prima non sussistente, ad assegnare in modo definitivo a un bene o a una condotta una nuova qualificazione giuridica, o a vincolare l’amministrazione alla successiva adozione di atti sfavorevoli; tale è, esemplifica il Collegio, la diffida a demolire opere abusive, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 62 del 2018.

Applicati tali principi, la nota regionale è qualificata come diffida in senso stretto, priva di autonoma portata lesiva. La Regione ha inteso rimarcare la persistente vigenza della prescrizione del PAUR e contestare la legittimità dello stralcio approvato con il decreto ministeriale. L’atto non innova il quadro giuridico, ma si limita a richiamare un vincolo preesistente, senza vincolare la successiva azione dei destinatari.

Il Collegio aggiunge un ulteriore profilo: la diffida è stata adottata dalla Regione al di fuori degli ambiti di competenza che il codice dell’ambiente le attribuisce in materia ambientale. Depongono in tal senso il mancato riferimento a uno specifico potere e la trasmissione dell’atto al Procuratore generale e ai Procuratori della Repubblica perché valutino eventuali profili di rilevanza penale. La nota è quindi qualificata come atto espositivo e di significazione, privo dei connotati del provvedimento amministrativo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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