La diffida al rilascio dell’alloggio ERP dopo revoca spetta al giudice ordinario (TAR Puglia n. 726 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cognizione delle controversie relative alla decadenza e alla revoca dell’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, nonché degli atti conseguenti, ivi compresa la diffida al rilascio dell’immobile, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nella materia ERP il procedimento si articola in due fasi: quella della prenotazione e assegnazione dell’alloggio, caratterizzata dall’esercizio di poteri pubblicistici cui corrispondono posizioni di interesse legittimo; e quella del rapporto instaurato, nella quale la pubblica amministrazione non è titolare di poteri di supremazia e la posizione dell’assegnatario ha natura di diritto soggettivo. Le controversie sui vizi dei provvedimenti della prima fase sono devolute al giudice amministrativo; quelle sulle cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto, sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, spettano al giudice ordinario. La diffida al rilascio costituisce atto dovuto e conseguenziale alla decadenza dall’assegnazione e inerisce a contrapposte posizioni di diritto soggettivo.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la nota con cui l’ente gestore la diffidava al rilascio dell’alloggio di E.R.P. sito in Bari, sul presupposto che, con precedente determinazione, era stata disposta la revoca dell’assegnazione in sanatoria del 2013 e che ella occupava l’immobile senza titolo. Con due motivi deduceva la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, dei principi in materia di autotutela e di legittimo affidamento, nonché degli obblighi partecipativi e dei principi di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza, lamentando difetto di istruttoria e di motivazione.

L’Agenzia regionale si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’infondatezza nel merito. Il Comune non si costituiva. La causa era trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che la ricorrente contesta la diffida a rilasciare l’immobile conseguente alla revoca dell’assegnazione, facendo valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell’alloggio. È proprio tale prospettazione a radicare la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza amministrativa e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 6172 del 2014, secondo cui la materia dell’E.R.P. rientra tra i servizi pubblici disciplinati dall’art. 33 d.lgs. n. 80/1998, nel testo sostituito dall’art. 7 legge n. 205/2000 e risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004. In tale materia il procedimento si articola in due fasi: la prima, di assegnazione dell’alloggio e valutazione dei requisiti del richiedente, con posizioni di interesse legittimo; la seconda, di disciplina del rapporto instaurato, nella quale la pubblica amministrazione non esercita poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo.

Ne deriva che le controversie sui vizi dei provvedimenti della prima fase spettano al giudice amministrativo, mentre quelle sulle cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locativo, sottratte al discrezionale apprezzamento dell’amministrazione, vanno ricondotte al giudice ordinario. Nel caso concreto la vicenda non attiene alla fase pubblicistica dell’assegnazione: l’assegnataria era già stata dichiarata decaduta ed era stata raggiunta da un successivo atto di revoca, peraltro mai impugnato.

La diffida al rilascio impugnata è pertanto qualificata come atto dovuto e conseguenziale alla decadenza. La questione inerisce la competenza del giudice ordinario, chiamato a decidere su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell’ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello vantato dall’occupante. Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, innanzi al giudice ordinario potendo essere riproposto nei termini secondo i principi delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2007 e delle Sezioni Unite n. 109 del 2007, in virtù degli artt. 59 legge n. 69/2009 e 11 cod. proc. amm. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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