Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro su carta elettronica docente (TAR Campania n. 3931 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 deve essere decorso infruttuosamente prima dell’azione di ottemperanza. La mancanza di stanziamento o l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario ad acta può essere nominato sin da subito per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n. 2142/2024. Con quella decisione era stato accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, dall’a.s. 2019-2020 all’a.s. 2022-2023, per un totale di € 2.000,00.

La ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che la sentenza è passata in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti in giudizio. Alla camera di consiglio del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il gravame fondato. Verifica in primo luogo l’ammissibilità dell’azione: risultano rispettati tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’amministrazione resistente ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 cod. proc. amm..

Sul punto il TAR richiama la modifica introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. e), in forza della quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Nel caso concreto, inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il ricorso è pertanto accolto. La decisione conferma l’orientamento secondo cui il giudice dell’ottemperanza non si limita a constatare l’inerzia, ma predispone gli strumenti per superarla.

Sempre in accoglimento della domanda, il TAR nomina sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario provvederà in sostituzione dell’amministrazione, su richiesta della ricorrente, ove questa sia ancora inadempiente allo scadere del termine e nei successivi sessanta giorni.

Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Il compenso del commissario sarà liquidato al termine dell’incarico, su richiesta del medesimo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 479 c.p.c.

Tutte le 364 sentenze sull'art. 479 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *