Remunerazione Covid-19 posti letto non eccede costi al netto dei riconoscimenti percepiti (TAR Lombardia n. 1842 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il finanziamento della specifica funzione assistenziale relativa ai costi di attesa dei posti letto Covid-19 è soggetto al divieto di doppio finanziamento e al principio secondo cui l’importo riconosciuto non può eccedere i costi effettivamente sostenuti dalla struttura, al netto di quanto già percepito a titolo di riconoscimento regionale. Ne deriva che nessun provvedimento può considerare l’incremento tariffario Covid-19 come voce aggiuntiva al ricavo da DRG ordinario, dovendo il contributo coprire solo costi non altrimenti rimborsati. Il decreto regionale che definisce gli aspetti metodologici di calcolo non modifica i criteri stabiliti a monte dalla delibera di Giunta, ma ne costituisce pedissequa applicazione. Le contestazioni relative alla quantificazione degli importi dovuti in base al rapporto di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non possono essere introdotte con la memoria di replica non notificata.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario Regionale della Lombardia e da anni a contratto con l’ATS competente per l’erogazione di prestazioni di ricovero e cura. Ha impugnato il decreto n. 7538 del 22 maggio 2023 della Direzione Generale Welfare, recante approvazione delle assegnazioni per la funzione relativa ai costi di attesa dei posti letto di ricovero per acuti destinati a pazienti Covid-19 per l’anno 2021, e l’allegato 1 nella parte in cui non le assegna alcun importo.

Secondo la ricorrente, il decreto avrebbe sommato ai ricavi delle prestazioni per i ricoveri le maggiorazioni Covid-19, in contrasto con i criteri fissati dalle deliberazioni n. XI/7045 del 26.09.2022 e n. XI/5882 del 24.01.2022, alle quali la Regione si era autovincolata. Nessun atto avrebbe stabilito che l’incremento tariffario Covid-19 fosse aggiuntivo al ricavo di DRG ordinario. Si è costituita la Regione Lombardia per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso perché infondato, ritenendo assorbite le eccezioni di inammissibilità in applicazione del principio della ragione più liquida. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del quadro normativo: l’art. 4 del D.L. n. 34/2020, convertito con la legge n. 77/2020, e il D.M. Salute del 12 agosto 2021, non impugnato, disciplinano la materia.

Il Collegio distingue due principi non sovrapponibili. Il divieto di doppio finanziamento, di derivazione eurounitaria e valido come regola generale anche nell’ordinamento interno, impedisce che il medesimo costo sia rimborsato due volte a valere su fonti pubbliche. Il secondo principio, immanente alla disciplina degli aiuti di Stato, impone che l’intervento pubblico non superi i costi effettivamente sostenuti e finanzi le attività effettivamente svolte. Richiama sul punto CGA n. 750/2023, TAR Lazio n. 6122/2024 e TAR Veneto n. 1101/2023.

Da qui la conseguenza: nessun provvedimento avrebbe potuto stabilire che la maggiorazione Covid-19 fosse aggiuntiva al ricavo DRG ordinario. La DGR n. XI/5882/2022 e la DGR n. XI/7045/2022, entrambe non impugnate, ribadiscono che l’importo della funzione non può eccedere i costi sostenuti al netto di quanto già percepito. Il decreto impugnato, specificando gli aspetti metodologici di calcolo, non introduce alcun criterio illogico o contraddittorio e non modifica i criteri a monte.

Il Tribunale rileva che è semmai la ricorrente a introdurre un elemento spurio, facendo riferimento ai ricavi, non considerati dalla disciplina tra i criteri di determinazione dell’incremento. Le censure sulla quantificazione degli importi e sui meccanismi di calcolo, accennate solo nella memoria di replica non notificata, esulano dal thema decidendum e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, richiamando Cass. Sez. Un. n. 30963/2022. La ricorrente è condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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