Concorso anomalo: la diminuente va applicata d’ufficio in appello (Cass. pen. Sez. II n. 22803 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice di merito riconosce che la condotta dell’imputato integra il concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen., l’applicazione della diminuzione di pena prevista dal secondo comma del medesimo articolo costituisce un effetto necessario della qualificazione giuridica adottata. La sentenza che, affermata tale ipotesi, ometta di operare la riduzione è affetta da vizio di violazione di legge e deve essere annullata, con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena. La prevedibilità del reato più grave rispetto a quello programmato va valutata ex ante, alla stregua delle modalità complessive dell’azione criminosa.
Il Fatto
La sentenza della Corte di appello di Roma, in data 27/10/2025, aveva confermato la condanna dell’imputato, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Velletri il 19/05/2025 all’esito di rito abbreviato, per una serie di reati commessi in concorso: furto aggravato trasmodato in rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a ricettazione, con la contestata recidiva specifica.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando, per quanto qui rileva, l’omessa applicazione della diminuente del concorso anomalo di cui all’art. 116, secondo comma, cod. pen., la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’erronea applicazione della recidiva a tutti i reati contestati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato separatamente i profili di doglianza. Quanto alla prospettata riconduzione della condotta al solo furto in abitazione aggravato, il motivo è stato ritenuto inammissibile: la sentenza di merito aveva correttamente ricostruito il progressivo trasmodare dell’azione delittuosa in rapina impropria e resistenza, qualificando l’apporto dell’imputato alla stregua del concorso anomalo. L’uso del coltello rinvenuto tra gli arnesi dell’autovettura di fuga e la presenza di refurtiva nella disponibilità del ricorrente sono stati valorizzati come indici della prevedibilità, ex ante, dell’intervento delle forze dell’ordine.
La Corte ha confermato tale ricostruzione richiamando i propri precedenti conformi (Sez. II n. 29641 del 30/05/2019, Sez. II n. 48330 del 26/11/2015, Sez. II n. 49486 del 14/11/2014), secondo i quali il reato più grave costituisce sviluppo logicamente prevedibile di quello originariamente programmato, con conseguente esclusione di fattori eccezionali o sopravvenuti.
È invece sul piano sanzionatorio che il ricorso ha trovato accoglimento. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto l’ipotesi dell’art. 116 cod. pen., era rimasta silente sulla diminuente di pena del secondo comma. Da qui l’annullamento sul punto, con rinvio per nuovo giudizio sulla determinazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili. La censura sull’applicazione della recidiva non era stata devoluta al giudice di appello e, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità. Quanto al diniego delle attenuanti generiche e all’omessa pronuncia sulla richiesta di modifica della misura cautelare, la Corte ha ritenuto la motivazione esente da vizi logici, ribadendo che il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni elemento prospettato dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.
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Nota della Redazione
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