Isolamento diurno non fungibile con i regimi detentivi differenziati (Cass. pen. Sez. I n. 29390 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’isolamento diurno previsto dall’art. 72 cod. pen. costituisce una vera e propria sanzione penale, che si aggiunge all’ergastolo per i reati ulteriori e non è fungibile con le misure restrittive applicate nel corso dell’esecuzione. Le limitazioni e i regimi differenziati dell’ordinamento penitenziario, compresa la sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis Ord. pen., sono mere modalità esecutive, disposte per esigenze di sicurezza o per la pericolosità del detenuto, prive di contenuto sanzionatorio. Ne deriva l’inapplicabilità dell’istituto della fungibilità di cui all’art. 657 cod. proc. pen., che presuppone periodi di detenzione espiati per pene irrogate per specifici reati. Il divieto convenzionale di bis in idem non è invocabile, mancando l’identità del fatto e l’analoga afflittività delle misure. Nel giudizio di esecuzione il condannato non ha un onere probatorio, ma solo di allegazione, incombendo al giudice il dovere di acquisire le informazioni necessarie.
Il Fatto
La Corte di assise di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato che la pena dell’isolamento diurno irrogata a un detenuto era già espiata per un periodo di un anno, sei mesi e tre giorni, alla data di emissione del nuovo cumulo disposto dal Procuratore generale. Il giudice aveva ritenuto che tale sanzione, mai eseguita secondo la documentazione, fosse equiparabile ad altre forme di restrizione subite dal condannato: l’isolamento per ragioni istruttorie nel carcere di Novara e la sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello, lamentando violazione degli artt. 72 cod. pen. e 657 cod. proc. pen., e il detenuto, deducendo violazione degli artt. 24, 27 e 117 Cost. e dell’art. 3 CEDU, per non essere stata riconosciuta l’avvenuta espiazione e per la ripartizione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso del Procuratore generale e rigetta quello del detenuto. Il principio posto a fondamento è che l’isolamento diurno è una vera sanzione penale: esso costituisce la risposta per tutti i reati ulteriori rispetto a quello punito con l’ergastolo, che altrimenti resterebbero impuniti. Da ciò discende la radicale differenza rispetto alle misure restrittive dell’ordinamento penitenziario.
Le limitazioni disposte in esecuzione della pena, compresa la detenzione in carceri speciali e la sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen., non hanno natura di pena ma costituiscono mere modalità esecutive, applicate per esigenze di sicurezza interna o per la pericolosità accertata del detenuto. Esse sono prive di contenuto sanzionatorio riferito a specifici reati.
Tale conclusione esclude l’applicabilità della fungibilità prevista dall’art. 657, commi 1 e 2, cod. proc. pen., che opera solo tra detenzioni espiate per pene irrogate per specifici reati, non in relazione a una pena eseguita con modalità più restrittive. La fungibilità presuppone un’espiazione sine titulo, evenienza che non può verificarsi quando l’isolamento diurno si aggiunge all’ergastolo, determinandone solo una diversa modalità di esecuzione. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 17521 del 14.03.2016, Sez. I n. 52624 dell’08.11.2017 e Sez. I n. 46218 del 14.09.2016.
Neppure i principi sovranazionali invocati dal giudice dell’esecuzione giustificano la fungibilità. Il divieto di bis in idem sanzionatorio, evocato fin dalla sentenza Engels c/Paesi Bassi dell’08.06.1976 e concretizzato nell’art. 4 del protocollo addizionale n. 7, impone di verificarne l’analoga afflittività e l’identità del fatto. Nel caso di specie entrambi i requisiti mancano: le misure di maggiore restrizione non hanno carattere sanzionatorio e non riguardano il medesimo fatto già punito, ma eventi sopravvenuti. Sulla legittimità dei regimi differenziati la Corte richiama Grande Stevens e altri c/Italia del 04.03.2014 e Gullotti c/Italia del 10.07.2025.
Quanto al ricorso del detenuto, il giudice dell’esecuzione ha verificato approfonditamente l’avvenuta espiazione, escludendola con motivazione logica, sulla base del fascicolo personale e della documentazione ufficiale. In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico dell’istante, ma solo un onere di allegazione, incombendo all’autorità giudiziaria il compito di procedere agli accertamenti (Sez. I n. 34987 del 22.09.2010), in attuazione dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. La presunzione relativa di veridicità delle allegazioni del detenuto, affermata per i procedimenti ex art. 35-ter Ord. pen. (Sez. I n. 23362 dell’11.05.2018), non è estensibile, vertendo su questioni diverse.
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