Fatture per operazioni inesistenti: reato unico nel periodo d’imposta (Cass. pen. Sez. VII n. 2254 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo d’imposta si configura un unico reato, che si consuma alla data dell’ultima fattura. Ai fini dell’unificazione in un medesimo reato dell’emissione di più fatture non rileva l’identità del responsabile-persona fisica, quanto quella del soggetto-contribuente cui l’emissione è imputabile. Ne consegue che l’emissione di fatture in periodi d’imposta diversi integra distinte fattispecie di reato, con autonoma decorrenza del termine prescrizionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 13 febbraio 2024, riformava parzialmente la decisione di primo grado, rideterminando la pena inflitta al ricorrente per effetto dell’intervenuta estinzione per prescrizione di uno dei reati contestati e confermando nel resto la condanna.
Il prevenuto proponeva ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con cui censurava il provvedimento nella parte in cui i giudici di merito non avevano dichiarato la prescrizione anche per il reato residuo, pur essendo l’ultima fattura di cui era contestata la falsa emissione risalente all’anno d’imposta 2014.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la manifesta infondatezza del motivo proposto, apertamente in contrasto con la normativa e con la giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui, in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo d’imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell’ultima fattura. Rileva, a tal fine, non l’identità del responsabile-persona fisica, ma quella del soggetto-contribuente cui l’emissione è imputabile. Il principio è stato espresso in termini di continuità con Sez. F. n. 34824 dell’8 agosto 2023.
Nel caso concreto l’ultima fattura di cui è stata contestata la falsa emissione risale al 31 dicembre 2014. Considerata la durata di dieci anni del termine prescrizionale stabilito per il reato in contestazione, lo stesso non risultava ancora prescritto al momento della decisione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevata l’assenza di elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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