Ottemperanza a giudicato civile e penalità di mora ex art. 114 c.p.a. (TAR Calabria n. 489 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., quando il titolo giurisdizionale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 della legge n. 669/1996, non avendo la pubblica amministrazione dato prova dell’esecuzione, onere che grava su di essa. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La misura è determinabile negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento o all’insediamento del Commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Il Fatto

I ricorrenti, l’uno quale parte creditrice e l’altro quale procuratore distrattario in proprio, agiscono per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Cosenza, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma in favore del primo, oltre interessi legali, e di una ulteriore somma a titolo di spese legali con distrazione in favore del difensore. L’Amministrazione, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio.

Non avendo il Ministero dato corso al giudicato, i ricorrenti adiscono il giudice amministrativo chiedendo l’ottemperanza e, in via ulteriore, la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo nel pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione; dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996, richiamando in proposito Consiglio di Stato, sez. V, n. 2257 del 2015 e sez. IV, n. 1772 del 2015. L’Amministrazione non ha dimostrato di aver eseguito il provvedimento giurisdizionale, onere che incombe su di essa secondo Cass. SS.UU. n. 12533/2001. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Sulla domanda ulteriore, il TAR riconosce l’ammissibilità della penalità di mora anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella di cui al comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208/2015. Non ricorrendo iniquità o altre cause ostative, la misura è determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta, con richiamo a TAR Roma n. 5621 del 2017, TAR Trento n. 202 del 2018 e TAR Napoli n. 298 del 2019.

Il Collegio ordina quindi all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Commissario ad acta individuato in dispositivo, che provvederà entro sessanta giorni, senza compenso, previa comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, richiamando Consiglio di Stato n. 1247 del 2016. In caso di mancata refusione nel medesimo termine, al pagamento provvede il Commissario, applicandosi il principio di pienezza e concentrazione delle tutele ed esigenze di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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