L’errore di diritto sulla notifica ex art. 140 cod. proc. civ. è censurabile solo con ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 4280 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l’atto, essendo necessario il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta. L’errore del giudice di merito sulla qualificazione giuridica delle modalità di perfezionamento della notifica integra un errore di diritto, censurabile esclusivamente con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., e non con il ricorso per revocazione di cui all’art. 395, num. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
La contribuente impugnava un avviso di accertamento per l’anno 2006, relativo a una plusvalenza non dichiarata. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, in rito, dichiarava il ricorso introduttivo tardivo, ritenendo la notifica dell’accertamento perfezionata alla data di espletamento delle formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ., e non a quella del ricevimento della raccomandata informativa.
Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva ricorso per revocazione, assumendo di aver rinvenuto solo successivamente la documentazione attestante la data di ritiro del plico. La Commissione regionale dichiarava inammissibile la revocazione, osservando che la sentenza era affetta da errore di diritto, impugnabile solo con ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione del combinato disposto degli artt. 395, num. 3, e 396 cod. proc. civ., in quanto la Commissione regionale avrebbe erroneamente escluso la percorribilità della revocazione. La Suprema Corte ricorda che, per giurisprudenza costante, la disciplina della notifica ex art. 140 cod. proc. civ. si discosta da quella di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010 e la successiva giurisprudenza di legittimità.
La notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, che realizza la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale; il decorso dei dieci giorni dalla spedizione rileva solo se la raccomandata non sia stata ricevuta. Nella specie, la pronuncia della Commissione regionale aveva ritenuto irrilevante il ricevimento della seconda raccomandata, affermando un principio contrario alla norma, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata.
La Corte conclude che la statuizione erronea sulle modalità di perfezionamento della notifica integra un errore di diritto, sindacabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. e non deducibile tramite l’istituto della revocazione, atteso che un simile vizio non rientra nella previsione dell’art. 395, num. 3, cod. proc. civ.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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