Diniego CIGO e somministrazione: obbligo di motivazione e divieto di integrazione postuma (TAR Molise n. 196 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di ammissione alla CIGO deve fondarsi sulla verifica dei presupposti e delle causali stabilite dalla disciplina di settore, non sulla constatazione del ricorso a lavoro somministrato. La violazione del divieto di cui all’art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015 produce conseguenze sul piano civilistico e sanzionatorio, ma non è prevista dalla legge quale causa di rigetto della domanda di integrazione salariale. Il giudizio di imputabilità e imprevedibilità va espresso con riferimento all’evento di crisi di mercato, e non alla presenza di somministrati in azienda. L’Amministrazione non può integrare in giudizio, mediante i propri atti difensivi, la motivazione lacunosa del provvedimento, specie quando l’atto non sia vincolato. È pertanto illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego che si limiti ad un apodittico richiamo della norma senza esplicitare la finalità antielusiva posta a base della propria azione.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore metalmeccanico e produce strutture metalliche per sedili di autoveicoli per un unico committente. A fronte di una contrazione delle commesse nell’autunno del 2023, ha sospeso parzialmente l’attività e presentato alla sede INPS competente più domande di CIGO per il personale dello stabilimento, con causale “mancanza di ordini, commesse e lavoro”.

L’INPS ha accolto solo alcune domande e respinto le due qui in contestazione, relative ai periodi 27.11.2023 – 10.12.2023 e 18.12.2023 – 24.12.2023. Il diniego si fondava su un duplice rilievo: l’asserita incompatibilità tra lavoratori in CIGO e lavoratori somministrati, in violazione dell’art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, e la riferibilità della crisi all’organizzazione aziendale, con difetto del requisito di imprevedibilità. La società ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Molise, che ha riunito i ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che entrambi i dinieghi si reggono su due sole affermazioni: la sostituzione di una frazione della forza lavoro in CIGO con operai somministrati e la conseguente incompatibilità tra i due istituti, oltre ad una formula stereotipata sull’imputabilità della crisi. Nessuna di tali considerazioni risulta coerente con i criteri normativi per l’esame delle domande.

L’INPS ha difeso in giudizio i provvedimenti invocando una finalità antielusiva e una lettura ampia dell’art. 32, tale da imporre all’impresa in CIGO non solo di non stipulare nuovi contratti di somministrazione, ma anche di sciogliere quelli in corso. Il Tribunale richiama il divieto di integrazione della motivazione in giudizio, affermato dalla giurisprudenza amministrativa, e rileva che la motivazione costituisce presidio di legalità sostanziale ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990. Le ragioni esposte dalla difesa costituiscono perciò integrazione postuma inammissibile, tanto più che nessun provvedimento impugnato menziona la finalità antielusiva.

Passando al merito, il Collegio esclude che la non ammissione alla CIGO sia prevista quale conseguenza della violazione dell’art. 32. La norma si limita a vietare la stipula del contratto presso unità produttive con sospensione o riduzione in regime di cassa integrazione; il successivo art. 38 D.Lgs. n. 81/2015 riconduce la somministrazione irregolare alle conseguenze civilistiche del rapporto, senza incidere sul versante dell’integrazione salariale. L’ammissione alla CIGO resta subordinata ai presupposti fissati dal D.Lgs. n. 148/2015 e dal D.M. n. 95442/2016, il cui art. 11 impone una motivazione adeguata.

Il vizio è quindi nel fatto che l’INPS ha valutato imputabilità e imprevedibilità della crisi avendo riguardo al ricorso alla somministrazione, anziché alla situazione di mercato e alla congiuntura del settore. La circostanza dei lavoratori somministrati era inidonea a sorreggere quel giudizio. Il Collegio aggiunge che le circolari richiamate confermano l’interpretazione letterale e che il verbale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, posteriore ai dinieghi, colloca il contrasto alla somministrazione irregolare su un piano autonomo e non sana le insufficienze motivazionali.

Rilevato infine che i provvedimenti favorevoli in precedenza accordati avevano ingenerato una ragionevole aspettativa, e che l’INPS non ha esercitato l’autotutela sui medesimi, il Tribunale accoglie i ricorsi e annulla i provvedimenti impugnati, con condanna dell’Istituto alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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