Interdittiva antimafia e rilevanza del decesso del referente del gruppo familiare (TAR Sicilia n. 2014 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decesso del soggetto che il provvedimento prefettizio individua come referente dell’intero gruppo imprenditoriale a conduzione familiare non determina, di per sé, il venir meno del pericolo di infiltrazione mafiosa. La valutazione del rischio va condotta in termini complessivi e non atomistici, avendo riguardo alla gestione unitaria e clanica del gruppo, al fitto intreccio di cointeressenze economiche e parentali tra soci, amministratori e dipendenti, e alla continuità dei rapporti con esponenti della criminalità organizzata. L’interdittiva antimafia è legittima quando la motivazione dia conto, con sufficiente verosimiglianza, concretezza e attualità, di un sistema imprenditoriale in cui la redistribuzione di ruoli e quote sociali risponde alla logica di eludere gli effetti dei trascorsi giudiziari del referente. La precedente iscrizione nella white list non vincola l’Amministrazione, che può sempre correggere le proprie valutazioni in presenza di elementi sopravvenuti.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento della Prefettura di Catania con cui era stata disposta l’interdittiva antimafia ex artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011 e rigettata l’istanza di iscrizione nella white list, oltre alla nota di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011.

La difesa incentrava il ricorso su un duplice ordine di rilievi. Sul piano fattuale sosteneva che, con il decesso del soggetto indicato come dominus del gruppo, avvenuto nel luglio 2024, fosse venuto meno il collegamento con ambienti criminali, e che le vicende giudiziarie richiamate fossero risalenti e non riferibili alla società. Sul piano giuridico contestava l’automatismo tra contestazioni penali e adozione dell’informativa interdittiva, la carenza dei requisiti di attualità e concretezza, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la mancata considerazione delle memorie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il TAR rigetta il ricorso muovendo dalla ricostruzione del provvedimento impugnato. Il Collegio rileva che l’interdittiva dà adeguatamente conto sia della riferibilità dell’impresa al sistema economico e familiare del referente, sia dei suoi precedenti giudiziari: la condanna per turbata libertà degli incanti aggravata dal concorso con appartenenti a sodalizi mafiosi e le misure restrittive personali e patrimoniali adottate nell’ambito di indagini per reati associativi.

Il passaggio centrale riguarda la struttura del gruppo. Il provvedimento descrive un intreccio di rapporti di parentela diretta e indiretta che lega al referente i rappresentanti legali, i soci e alcuni dipendenti di numerose imprese, molte delle quali già coinvolte in vicende giudiziarie. La redistribuzione di ruoli e quote sociali tra soggetti di fiducia viene letta, in termini di sufficiente verosimiglianza, come modalità per eludere le conseguenze negative dei trascorsi penali del referente e della sua necessità di allontanarsi formalmente dalla gestione. Da qui la qualificazione del gruppo come sistema unitario e coeso, gestito secondo una logica clanica.

Su tale base il Collegio ritiene non decisivo il decesso del referente. La sua recente verificazione non è idonea a recidere immediatamente il rischio di influenza mafiosa, perché le cointeressenze familiari e la partecipazione condivisa alla gestione determinano una continuità nelle modalità operative e nei rapporti con l’ambiente esterno, anche criminale, che il venir meno della figura centrale — ma non unica — non è in grado di incidere.

Conseguentemente il TAR respinge l’esame atomistico delle singole posizioni: irrilevanti, ai fini del giudizio, la mancanza di un incarico sociale, l’assenza di quote o di precedenti penali in capo ai singoli soggetti richiamati, poiché ciò che conta è la conduzione collettiva del sistema imprenditoriale. Il Collegio valorizza altresì la contiguità del referente con i principali clan catanesi e i rapporti d’affari con i vertici della criminalità calabrese, finalizzati alla gestione di strutture turistiche in cambio della selezione di fornitori e personale.

Quanto alla precedente iscrizione nella white list fino al 2021, il TAR osserva che l’Amministrazione può sempre correggere le proprie valutazioni e che sono comunque sopravvenuti elementi idonei a supportare una diversa valutazione del rischio. Il rischio di agevolazione mafiosa non è dunque ricostruibile nei termini della mera occasionalità, risultando evidente il profondo inserimento dell’impresa nel contesto di relazioni criminali. Il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese in favore del Ministero dell’Interno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *