Zone bianche nel centro abitato e limiti del piano casa regionale (TAR Molise n. 195 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6 della legge regionale del Molise n. 30/2009, nel consentire programmi costruttivi di edilizia sociale anche sulle zone bianche per decadenza dei vincoli quinquennali, non prende posizione sui limiti di edificabilità propri del centro urbano e va pertanto interpretato in senso costituzionalmente conforme. La disciplina dell’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 integra un principio fondamentale della materia «governo del territorio» e ammette, nel perimetro del centro abitato, solo interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo. Ne consegue che, decorso il termine senza dichiarazione di pubblica utilità, la zona bianca interna al centro abitato non è suscettibile di nuova edificazione, e la previsione regionale di un indice volumetrico di 1,5 o 2,5 mc/mq resta circoscritta alle aree esterne al perimetro. L’Amministrazione che nega il titolo non disapplica la norma regionale, ma ne offre una lettura restrittiva imposta dal parametro statale interposto.

Il Fatto

La società ricorrente presenta nel 2015 al Comune di Termoli un programma costruttivo ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 30/2009, per edifici residenziali destinati a giovani coppie e categorie svantaggiate su un’area di circa 9.390 mq ricompresa nell’ambito dell’ex Deposito Locomotori. I fabbricati sarebbero stati collocati su terreno classificato dal P.R.G. come zona H2 Strade, che la società ritiene divenuto zona bianca per decadenza del vincolo espropriativo.

Dopo una prima conferenza di servizi e il parere negativo del Settore territorio del 20 agosto 2021, il Comune respinge il progetto con determina n. 2376 del 23 novembre 2021. Il TAR Molise, con sentenza n. 47 del 18 febbraio 2022, annulla quel diniego per violazione dei diritti partecipativi e impone la rinnovazione del procedimento. Il Comune emette quindi il preavviso di rigetto n. 17433 del 18 marzo 2022 e, in difetto di osservazioni, la determina n. 1213 del 7 giugno 2022, oggetto della nuova impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 1996 del 1° marzo 2024, che in un caso affine aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse in ragione della scadenza del termine per la presentazione delle istanze, ma non ritiene perfetta la sovrapponibilità e preferisce definire la causa nel merito.

Il passaggio decisivo è la collocazione dell’area: secondo il Tribunale l’intervento ricade nel perimetro del centro abitato. Lo confermano la relazione tecnica allegata al progetto, che parla di «parte centrale della città», e la planimetria della delibera di Giunta n. 32 del 2011, che aggiorna la delimitazione del 1993. Le censure sulla mancata conclusione dei procedimenti di perimetrazione non trovano riscontro: nessuna doglianza è rivolta alla delibera del 1993 e la sentenza n. 211 del 2022 del medesimo TAR riguardava altro profilo, mentre il Consiglio di Stato n. 7144 del 16 agosto 2024 ha riconosciuto l’esistenza formale della delimitazione.

Accertata la collocazione, opera l’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001, richiamato dall’art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001: la decadenza del vincolo non rende automaticamente edificabile il suolo non pianificato, e all’interno del centro abitato l’indice di fabbricabilità è pari a zero. Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 84 del 2017, che ha qualificato quella previsione come principio fondamentale, e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 5670 del 2017, Cons. Stato n. 1461 del 2010).

Quanto all’art. 6 della legge regionale n. 30/2009, i giudici escludono che esso legittimi lo sviluppo edilizio nel centro urbano in deroga alla disciplina nazionale. L’articolo non disciplina espressamente la materia e va letto in senso costituzionalmente conforme, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale n. 217 del 2020: il Comune non ha disapplicato la norma regionale, ma ne ha circoscritto l’ambito alle zone bianche esterne al perimetro. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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