Esecuzione del giudicato e cessazione della materia del contendere per sopravvenuto pagamento della carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 411 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa creditoria, intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. L’amministrazione che adempie solo successivamente alla proposizione del ricorso è comunque soccombente virtuale e va condannata al pagamento delle spese di lite, oltre alla rifusione del contributo unificato, atteso che l’esecuzione del giudicato doveva avvenire nel termine di legge.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro una pronuncia che accertava il suo diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio o un mezzo equipollente. Rimasta ineseguita la decisione, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato documentato da certificazione della cancelleria, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.

Il Ministero non si è costituito in giudizio. All’udienza camerale, il difensore della ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva nel frattempo versato quanto dovuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato l’omesso adempimento e che risultava ampiamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito con modificazioni nella legge n. 30/97, decorrente dalla notificazione della sentenza avvenuta il 16 febbraio 2025.

Ha tuttavia accertato che, alla data dell’udienza, la pretesa era venuta meno per l’avvenuto pagamento del dovuto. Tale circostanza ha comportato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio.

Quanto alle spese, il Tribunale ha affermato che esse seguono la soccombenza virtuale del Ministero, il quale si era determinato a soddisfare la pretesa solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione è stata pertanto condannata al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari e rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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