Diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza e motivazione per relationem (TAR Lazio n. 14837 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana è atto di alta amministrazione, espressione di un’altissima discrezionalità nella valutazione dei fatti acquisiti al procedimento, destinata a contemperare l’interesse dell’istante con l’interesse pubblico all’inserimento pieno dello straniero nella comunità nazionale. Il diniego fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione, senza necessità di indicare analiticamente le fonti e i fatti posti a base del giudizio negativo. Il richiamo ai motivi di sicurezza non costituisce clausola di stile ove sia ancorato agli esiti dell’attività informativa degli organismi competenti, secondo la modalità tipica della motivazione per relationem. Il sindacato del giudice amministrativo resta confinato agli aspetti estrinseci e formali: verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione, senza sostituzione nella valutazione discrezionale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi degli artt. 9, comma 1, lett. e), e 16, comma 2, della legge n. 91 del 1992. Il diniego si fondava sugli esiti dell’attività informativa svolta dagli organismi di sicurezza, dai quali erano emersi elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
Il ricorrente ha dedotto la carenza di istruttoria e di motivazione, l’illogicità e la contraddittorietà del provvedimento, oltre all’omessa considerazione del proprio inserimento sociale e della buona condotta: ingresso in Italia nel 2011, status di rifugiato dal 2012, permesso di soggiorno UE di lungo periodo, attività lavorativa continuativa, coniuge e due figli. Il Tribunale, con ordinanza collegiale, ha ordinato all’Amministrazione di depositare la documentazione istruttoria con le cautele a tutela delle fonti informative. La tutela cautelare è stata negata in primo grado e in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto: la cittadinanza per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale, il cui esercizio va verificato dal giudice amministrativo nei soli limiti del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della giustificazione motivazionale logica e coerente. Il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione nella prognosi di opportunità circa il completo inserimento dello straniero nella comunità nazionale.
La motivazione del diniego, ad avviso del Tribunale, supera le censure. Nei casi in cui il rigetto si fondi su ragioni di sicurezza, il provvedimento soddisfa l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 quando rende comprensibile l’iter logico seguito, non essendo necessario riportare analiticamente le fonti e i fatti accertati: una riproduzione estesa comprometterebbe l’attività preventiva degli organi preposti e la salvaguardia delle fonti informative. Il richiamo ai motivi di sicurezza non è quindi clausola di stile, ma tiene conto degli elementi oggettivi acquisiti mediante l’attività informativa, ancorché non riprodotti per esteso, secondo la motivazione per relationem.
L’istruttoria disposta in giudizio ha consentito all’Amministrazione di rappresentare, con le cautele necessarie a non disvelare notizie riservate, l’inserimento del ricorrente in una rete criminale dedita al trasferimento di migranti verso l’Italia, con ruolo di primaria importanza. Trattandosi di notizie provenienti da organi di sicurezza, quindi di fonte ufficiale, raccolte e vagliate nell’esercizio di funzioni istituzionali, non è ragionevole dubitarne. Le contestazioni del ricorrente sono rimaste generiche e non sorrette da elementi contrari specifici e puntuali.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in presenza di comprovati motivi di sicurezza, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione: il ragionamento induttivo di tipo probabilistico richiede un attendibile grado di verosimiglianza, non la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. La mancata adesione ai valori della comunità nazionale e l’assenza di certezze sulla completa estraneità del richiedente ai fatti attribuitigli rendono non illogico il diniego; gli elementi di inserimento lavorativo e familiare sono recessivi rispetto alle esigenze di sicurezza nazionale. Il ricorso è quindi infondato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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