Payback sanitario include protesi odontoiatriche con giurisdizione ordinaria (TAR Lazio n. 5548 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Rientrano nella nozione di «dispositivo medico» anche le protesi odontoiatriche e gli apparecchi ortodontici su misura, con conseguente applicabilità del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa (c.d. payback) di cui all’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Il meccanismo del payback, come applicabile negli anni 2015-2018, non viola gli artt. 3, 23, 41, 53, 97 e 117 Cost., né i principi di affidamento, irretroattività e libertà di impresa, essendo qualificabile come contributo di solidarietà ragionevole e proporzionato, conforme alla riserva di legge relativa dell’art. 23 Cost. Gli atti regionali che definiscono l’elenco delle aziende fornitrici e quantificano la quota di ripiano costituiscono attività meramente vincolata e ricognitiva del quantum debeatur, non implicante esercizio di potere autoritativo: la relativa controversia, involgente diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo.

Il Fatto

Una società fornitrice di protesi odontoiatriche e apparecchi ortodontici su misura impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022 e i relativi atti presupposti, nonché la determina dirigenziale con cui la regione Friuli-Venezia Giulia aveva individuato l’elenco delle aziende fornitrici tenute al ripiano, quantificando la quota dovuta dalla ricorrente. La società deduceva l’inapplicabilità del meccanismo del payback in quanto erogatrice di protesi e non di dispositivi medici, l’erronea quantificazione degli importi, la violazione dell’affidamento e, in via derivata, l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente escluso che l’attività di fornitura di protesi odontoiatriche possa sottrarsi al payback: la portata del lemma «dispositivo» e la finalità di contenimento della spesa «per ragioni di salute» inducono a ricomprendere tali ausili nella disciplina, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di dispositivi medici su misura.

Quanto ai vizi propri dei provvedimenti ministeriali, il Collegio ha richiamato la sentenza Corte cost. n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata, qualificandolo come contributo di solidarietà rispettoso della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. La Corte costituzionale ha inoltre escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, essendo il sistema del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano noto alle imprese fin dal 2015, ancor prima dell’indizione delle gare. Su tali basi, il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla pretesa retroattività della fissazione dei tetti e alla lesione dell’affidamento, nonché quelle concernenti la dedotta alterazione delle procedure di evidenza pubblica, estranea al meccanismo che opera ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori.

In relazione agli atti applicativi regionali, il Collegio ha invece rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione. L’attività demandata alle regioni dall’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 è interamente vincolata: essa si sostanzia nella verifica tecnico-contabile della documentazione, nella definizione dell’elenco delle aziende soggette al ripiano e nella quantificazione delle quote secondo percentuali fissate ex lege, senza alcun margine di discrezionalità né spendita di potere autoritativo.

Ne consegue che il rapporto tra la regione e l’impresa fornitrice assume natura paritaria, collocandosi «a valle» del potere: la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, azionabile dinanzi al giudice ordinario. Il TAR ha dichiarato pertanto l’inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione ex art. 11 c.p.a., compensando integralmente le spese per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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