Il terzo pretermesso propone opposizione e non appello avverso la sentenza (Cons. Stato n. 8891 del 06.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo titolare di una posizione autonoma e incompatibile, che non sia stato parte del giudizio di primo grado, non è legittimato a proporre appello avverso la sentenza che ivi è stata pronunciata. Ai sensi dell’art. 102, comma 1, cod. proc. amm., possono proporre appello soltanto le parti fra le quali la sentenza è stata resa. Il terzo deve invece articolare opposizione di terzo davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza, salvo che sia già pendente l’appello, nel qual caso introduce la domanda intervenendo nel giudizio di secondo grado. L’appello proposto dal terzo pretermesso è inammissibile e non può essere riqualificato come opposizione, perché proposta davanti al giudice sbagliato.
Il Fatto
Due società impugnano la sentenza con cui il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha dichiarato improcedibile il ricorso di una di esse avverso la deliberazione del Consiglio provinciale di Brindisi n. 13 del 25 settembre 2020. Quell’atto disponeva l’alienazione di un relitto stradale in favore del proprietario confinante.
La declaratoria di improcedibilità si fondava sulla sopravvenuta perdita, da parte della ricorrente originaria, della proprietà dell’opificio confinante, con conseguente carenza di legittimazione e interesse. Nel corso del giudizio, con atto notarile del 20 luglio 2022, era stata deliberata una scissione parziale, con assegnazione del cespite a una seconda società, succeduta a titolo particolare. Quest’ultima, non intervenuta in primo grado, propone appello dolendosi dell’erroneità della declaratoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’ammissibilità dell’impugnazione della coappellante. Il dato normativo è netto: l’art. 102, comma 1, cod. proc. amm. riserva l’appello alle parti fra le quali la sentenza è stata pronunciata. La società acquirente non rivestiva tale qualità.
Il terzo titolare di posizione autonoma e incompatibile dispone di un rimedio diverso: l’opposizione di terzo davanti al giudice che ha reso la sentenza, secondo gli artt. 108 e 109 cod. proc. amm.. Solo se l’appello sia già stato proposto il terzo deve intervenire nel giudizio di secondo grado. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., Sez. II, n. 329 del 2022 e Cons. St., Sez. VI, n. 2220 del 2020, rilevando che nella specie non risultano altre impugnazioni.
La Corte sottolinea il carattere eccentrico di un appello del terzo, che finirebbe per disporre di due rimedi azionabili a piacimento in gradi diversi, come già osservato da Cons. St. n. 5279 del 2014. Né l’impugnazione può essere convertita in opposizione, perché proposta davanti al giudice d’appello e non a quello che ha emesso la sentenza, secondo Cons. St., Sez. VI, n. 151 del 2014.
Quanto alla posizione della ricorrente originaria, l’appello è infondato. Dal 20 luglio 2022 la società non è più proprietaria dell’opificio, con sopravvenuta carenza di entrambe le condizioni dell’azione. Correttamente il primo giudice ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso. L’appello è pertanto in parte inammissibile e per il resto respinto, con condanna alle spese in favore del controinteressato.
Nota della Redazione
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