Diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza e motivazione per relationem (TAR Lazio n. 15591 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su informazioni attinenti alla sicurezza della Repubblica è sorretto da motivazione per relationem al richiamo dell’informativa degli organismi di sicurezza. Il carattere secretato dei dati posti a base del provvedimento ne impedisce l’ostensione e non è necessario che le fonti e i fatti accertati siano analiticamente riportati nel corpo dell’atto. Ne deriva l’infondatezza delle censure di violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Prevalendo l’interesse alla sicurezza nazionale su quello del richiedente, la valutazione amministrativa è sindacabile solo per manifesta illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato domanda di cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza con decreto del 18 agosto 2022, ritenendo emersi elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 8 della legge n. 91/1992, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Con ordinanza interlocutoria il Tribunale ha disposto l’acquisizione dell’informativa dei servizi di sicurezza e ha poi respinto la domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene le censure infondate. L’Amministrazione ha valutato in modo non manifestamente illogico la posizione del ricorrente, emergendo dall’informativa acquisita una contiguità con movimenti incompatibili con la sicurezza della Repubblica. Tale circostanza è significativa di una mancata adesione ai valori della comunità nazionale e non depone per una concreta integrazione.

Il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa costituisce valida motivazione per relationem. Nessun addebito può essere mosso all’Amministrazione per aver richiamato la relazione dei servizi senza riportarne il contenuto nell’atto. La giurisprudenza citata (Cons. Stato, sez. III, n. 5326 del 2020; Cons. Stato, sez. III, n. 2102 del 2019; Cons. Stato, sez. III, n. 3902/2023) conferma che l’obbligo motivazionale si atteggia in forma attenuata in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti.

Il carattere secretato delle informazioni, per l’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998, ne preclude l’ostensione. Per la stessa ragione è infondata ogni censura relativa all’omissione del preavviso di rigetto, poiché la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre a esito diverso.

Sotto il profilo sostanziale, non vi è ragione di dubitare dell’attendibilità delle informazioni di fonte ufficiale, né la mera rassicurazione del ricorrente vale a sminuirne la valenza. Nel giudizio prognostico sull’affidabilità non contano solo i fatti penalmente rilevanti, ma ogni situazione di astratta pericolosità sociale. La censura sull’art. 6 della legge n. 91/1992 è inoltre inconferente, applicandosi alle sole istanze per matrimonio. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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