Riconoscimento titolo estero sul sostegno e silenzio del Ministero dell’Istruzione (TAR Lazio n. 15592 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’Amministrazione competente è tenuta a concludere il procedimento con provvedimento espresso entro il termine complessivo massimo di quattro mesi dalla presentazione della domanda, pari a tre mesi ex art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, eventualmente maggiorati di trenta giorni per la verifica della completezza documentale ex art. 16, comma 2. La presentazione di una formale istanza seguita dalla scadenza del termine, senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione e in assenza di richieste di integrazione, integra l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento. Il giudice amministrativo, accertato l’obbligo di provvedere, ordina all’Amministrazione di emanare un provvedimento espresso entro un termine perentorio e nomina, per il caso di persistente inadempienza, un commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 29 ottobre 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un’università spagnola. Decorso il termine di legge senza alcuna risposta, ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi risultano integrati nel caso concreto.

Quanto al termine applicabile, il Tribunale richiama il termine generale di trenta giorni ex legge n. 241 del 1990 e quello specifico dettato dalla normativa di settore. L’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni l’autorità accerti la completezza della documentazione ed eventualmente richieda integrazioni.

Da qui la conclusione che il termine complessivo per l’emissione del provvedimento conclusivo approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni. Nel caso di specie il Ministero è rimasto inerte e non ha formulato alcuna richiesta di integrazione, con ciò perfezionandosi l’illegittimo silenzio inadempimento.

Accolto il ricorso, il Tribunale ordina al Ministero di rispondere alla domanda mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nel compimento dell’attività, Amministrazione e commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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