L’ammonimento del Questore richiede un quadro indiziario attendibile e attuale (TAR Trentino-Alto Adige n. 168 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 ha natura preventiva e cautelare e non presuppone la prova del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., essendo sufficiente un quadro indiziario che renda verosimile, secondo massime d’esperienza, il compimento di condotte persecutorie. Il potere è connotato da ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale resta nei limiti dell’insussistenza manifesta dei presupposti, della manifesta irragionevolezza e della sproporzione. Tali indizi devono però essere attendibili, attuali e riscontrati, non potendosi fondare la misura sulla sola conflittualità tra ex coniugi né su dichiarazioni della denunciante prive di approfondimento istruttorio. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non è autonoma causa di illegittimità quando la questione formale si risolva in quella sostanziale dei presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ammonimento con cui il Questore di Bolzano, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, lo ha invitato a tenere condotta conforme alla legge, avvertendolo del possibile deferimento all’autorità giudiziaria ex art. 612-bis cod. pen. L’atto trae origine dall’istanza della ex coniuge, che aveva denunciato presunti atti persecutori.

Contro il provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Commissario del Governo, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omesso avviso di avvio del procedimento e il difetto di istruttoria sui presupposti. Il ricorso gerarchico è stato respinto. Il ricorrente ha quindi impugnato davanti al TAR sia l’ammonimento sia il rigetto, lamentando violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura dell’istituto: l’ammonimento è misura di prevenzione con finalità dissuasive nel contesto delle relazioni affettive, volta a impedire la ripetizione di atti persecutori. Il Questore può emanarlo senza indugio, in presenza di urgenza, oppure precedere l’atto dalla comunicazione di avvio ex art. 7 della legge n. 241/1990. Non occorre la piena prova della responsabilità, ma un giudizio prognostico ex ante su un mero pericolo, secondo la logica indiziaria e probabilistica propria del diritto amministrativo della prevenzione.

Su questa base il Tribunale convoglia la censura formale in quella sostanziale, verificando la consistenza del quadro indiziario. Gli elementi posti a fondamento dell’atto, ricavati dalla presa di posizione della Questura sul ricorso gerarchico, si riducono a tre: il conflitto tra le parti, la presunta coalizione del ricorrente con il fratello della denunciante e due richieste di informazioni, risalenti a oltre un anno prima, sul nuovo compagno della ex moglie.

Il Collegio rileva l’inconsistenza di tali indizi. Il provvedimento richiama le dichiarazioni della pretesa vittima e di una sola persona sentita su non precisati fatti, senza specificare le circostanze del preteso pericolo. Gli episodi di aggressione, risalenti a oltre due anni prima, sono citati dalla stessa Amministrazione al solo scopo di rappresentare la conflittualità e risultano smentiti dall’esito del procedimento penale, archiviato. Affiorano inoltre lo stato di salute psichica della denunciante e la verosimile spiegazione dell’allontanamento dalla città, legata al domicilio del nuovo compagno.

Il Tribunale sottolinea che la risalenza delle condotte esclude l’attualità della persecuzione e avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a escludere lo stato d’ansia e timore dedotto dall’istante. L’unico elemento attendibile resta la conflittualità tra le parti, di per sé inidonea a fondare la prognosi di pericolo. Manca, in definitiva, quel supporto indiziario che a un ponderato giudizio di verosimiglianza potesse condurre il Questore a presumere una situazione di pericolo. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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