Diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza nazionale e motivazione per relationem (TAR Lazio n. 16769 del 23.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di cittadinanza italiana fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica è espressione di un potere di alta amministrazione ad amplissima discrezionalità, che si estende alla valutazione del rischio, anche solo potenziale, per l’integrità dello Stato. In presenza di documentazione istruttoria classificata, il richiamo per relationem all’informativa dei servizi di sicurezza soddisfa l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 legge n. 241/1990, non essendo necessario indicare analiticamente fonti e fatti accertati. L’esercizio del diritto di difesa resta garantito dall’ostensione in giudizio, con le cautele imposte dalla tutela delle fonti. È legittima l’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 quando gli elementi posti a fondamento del diniego siano riservati. Assume rilievo, infine, la condotta dei familiari dell’istante, poiché il giudizio di opportunità investe le prospettive di ottimale inserimento nella comunità nazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero in Italia dal 2005 per ricongiungimento familiare, conseguiva nel 2007 il diploma di scuola secondaria di primo grado e nel 2010 un attestato di qualifica professionale, venendo assunto da una ditta torinese con reddito adeguato e senza precedenti penali. Coniugato e con un figlio, nel luglio 2017 presentava istanza di naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, dichiarando oltre dieci anni di residenza legale.
Nel novembre 2018 il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza, richiamando elementi emersi dall’attività informativa sul conto del padre e del fratello, ritenuti non compatibili con la sicurezza della Repubblica. Il ricorrente impugnava dapprima davanti al Tribunale di Torino, che con ordinanza del giugno 2019 declinava la giurisdizione; riassumeva quindi la causa davanti al TAR Lazio. L’Amministrazione eccepiva l’irricevibilità per tardività della riassunzione e dell’originaria impugnativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. Il ricorso davanti al giudice ordinario risultava proposto entro i sessanta giorni dalla notifica del diniego e la riassunzione era avvenuta nei termini decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza declinatoria, non contestata dall’Amministrazione. Il ricorso è pertanto ricevibile.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la natura del provvedimento di concessione della cittadinanza, qualificandolo come atto di alta amministrazione caratterizzato da un altissimo grado di discrezionalità. La residenza decennale è solo presupposto per la domanda: segue una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni della richiesta e sulle possibilità di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 1474/1999 e da Cons. Stato, sez. III, n. 4447/2018. L’apprezzamento investe anche l’assenza di vulnus per la sicurezza dello Stato, potendo rilevare situazioni di mero pericolo potenziale (Cons. Stato, sez. III, n. 1874/2016).
Quanto alla motivazione, il Collegio osserva che il provvedimento richiama l’informativa degli organi di sicurezza senza riportarne il contenuto, in ragione della classifica di riservatezza e della necessità di non pregiudicare l’attività di intelligence e la tutela delle fonti. Tale rinvio integra una motivazione per relationem adeguata, conforme a Cons. Stato, sez. III, n. 6720/2021 e a Cons. Stato, sez. III, n. 8084/2022. La disclosure integrale nel provvedimento attenterebbe alla segretezza connaturata alle investigazioni più penetranti. Le censure difensive, fondate su una diversa valutazione personale della propria condotta, non scalfiscono l’attendibilità delle informazioni provenienti da fonte istituzionale.
Il Tribunale ritiene non irragionevole che l’Amministrazione abbia attribuito rilievo alle informazioni acquisite sui familiari, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 11538/2022 e n. 104/2022. Alla naturalizzazione conseguirebbe, tra l’altro, la non espellibilità del soggetto controindicato, circostanza che rafforza le valutazioni ministeriali. La delicatezza degli interessi coinvolti giustifica parametri rigorosi: è sufficiente una situazione di dubbio (Cons. Stato, sez. III, n. 1084/2015) e un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, non essendo richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio (Cons. Stato, sez. III, n. 8084/2022).
Da ultimo, il Collegio esclude la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990: quando il diniego si fonda su dati riservati, sottratti all’accesso, la ratio della norma partecipativa non è invocabile, come chiarito da TAR Lazio n. 4271/2013. Il ricorso è quindi respinto perché infondato, con compensazione delle spese in ragione della specificità della fattispecie.
Nota della Redazione
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