Riedizione del potere e art. 21-decies tra vincoli conformativi e variante urbanistica (TAR Marche n. 314 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del provvedimento autorizzatorio unico regionale per vizi attinenti alla sola compatibilità edilizia e urbanistica non impone la rinnovazione integrale del procedimento. Il potere può essere ri esercitato ai sensi dell’art. 21-decies legge n. 241/1990, che delinea un procedimento semplificato volto a integrare i soli profili censurati, restando fermi gli atti e i provvedimenti non investiti da rilievi. Resta estranea a tale schema la convalida ex art. 21-novies, comma 2, legge n. 241/1990. Il contrasto con la pianificazione sovraordinata generato dalla destinazione d’uso dell’insediamento si supera mediante variante urbanistica ad hoc, ammessa dal coordinamento tra art. 27-bis d.Lgs. n. 152/2006 e art. 8 d.P.R. n. 160/2010. Le fasce di continuità naturalistica non comportano un vincolo assoluto di inedificabilità, ma un limite alla destinazione d’uso compatibile con la vocazione edificatoria dell’area agricola.

Il Fatto

Una società agricola chiede e ottiene un PAUR in variante al PRG per delocalizzare un allevamento bovino e riconvertirlo in allevamento avicolo. Il provvedimento viene annullato dal giudice d’appello, che ravvisa l’erronea qualificazione di alcuni volumi come tecnici e l’incompatibilità dell’insediamento, per dimensione industriale, con la fascia di continuità naturalistica del piano provinciale. Nel frattempo l’edificazione è completata e l’attività avviata.

La società attiva l’art. 21-decies legge n. 241/1990. Il Comune approva una variante non sostanziale che ridisegna il perimetro delle fasce, stralciando l’area dell’allevamento ed includendovi l’ex sito bovino, con un saldo complessivo in aumento. La Regione riemette il PAUR. I ricorrenti impugnano la variante e la riemissione, deducendo l’inapplicabilità del procedimento semplificato, l’illegittima sanatoria di un intervento abusivo, l’incompetenza della Giunta e l’illegittima modifica del perimetro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi e affronta in via pregiudiziale quello contro la riemissione. La tesi dei ricorrenti — necessità di riavviare integralmente il procedimento e di demolire le opere — non regge. L’annullamento ha riguardato esclusivamente ragioni edilizie e urbanistiche; gli altri titoli non sono stati censurati in appello. L’art. 21-decies delinea un procedimento semplificato che impone di integrare i soli rilievi della sentenza, senza ripetere l’istruttoria sugli atti non viziata, e va tenuto distinto dalla convalida. L’annullamento omnibus del provvedimento unico produce effetti unitari, ma ciò non equivale a caducazione di ogni valutazione presupposta.

Il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 17/2020 è inconferente: riguarda la procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruire, irrimediabilmente destinata al diniego in caso di contrasto urbanistico. Qui opera il diverso modello delle attività produttive, in cui la variante urbanistica su istanza di parte consente l’esito favorevole. L’omissione della variante è stato un errore procedurale (Cons. Stato n. 3046/2024; Corte cost. n. 240/2022), sanabile nella riedizione del potere.

Sul versante urbanistico, la Giunta ha legittimamente adottato e approvato la variante: l’art. 15, comma 2, legge reg. n. 34/1992, letto con l’art. 30, attribuisce all’organo di governo l’intero procedimento. Gli atti di indirizzo e quelli gestionali si integrano secondo la distinzione delle competenze.

Il punto centrale riguarda la fascia di continuità naturalistica. Essa non comporta alcun vincolo di inedificabilità: l’annullamento derivava dalla destinazione d’uso incompatibile, non dall’assenza di vocazione edificatoria. L’area conserva l’indice di 0,5 mc/mq ex art. 9 legge reg. n. 13/1990; l’asservimento di nuovi terreni rende rispettato l’indice fondiario. Il concetto di “lievi modifiche” va rapportato alla perimetrazione e all’estensione complessiva delle fasce, non alla singola area, e la variante ha semmai ampliato la superficie tutelata. La FCN è struttura a reticolo, con “maglie” preesistenti: la valutazione deve essere complessiva, non parcellizzata. Le censure su compatibilità geomorfologica e idraulica sono infondate, trattandosi di area di completamento già edificata.

I motivi aggiunti contro VIA, AIA e autorizzazione paesaggistica sono inammissibili, non essendo state riproposte in appello le relative doglianze. Il superamento dei limiti di densità attiene alla fase esecutiva, con le sanzioni dell’art. 29-decies d.Lgs. n. 152/2006. I ricorsi sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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