Ottemperanza al decreto ingiuntivo e carta elettronica docente (TAR Sicilia n. 2810 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti, il creditore che agisca per l’adempimento deve provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. L’Amministrazione che non si costituisca e non deduca alcuna giustificazione dell’inadempimento non assolve tale onere e il ricorso per ottemperanza è fondato. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine e applica la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo n. 989/2024, emesso il 27.11.2024 dal Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia sono stati condannati a consegnare alla ricorrente, docente, la carta elettronica docente recante l’importo di € 500,00, oltre interessi come in domanda.

Il titolo è stato notificato all’Amministrazione il 5.12.2024 ed è divenuto definitivo, con attestazione di esecutorietà ex art. 647, primo comma, cod. proc. civ. rilasciata il 23.01.2025. La docente, lamentando la mancata esecuzione, ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di esatta ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo o inosservanza. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene preliminarmente ammissibile il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. È provata la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, avvenuta il 23.01.2025, con decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 13.06.2025.

Nel merito il decreto ingiuntivo risulta tuttora non eseguito e l’Amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il Tribunale richiama il principio generale sul riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, confermato dalla giurisprudenza amministrativa citata (TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1311 del 2024; n. 2942 del 2023).

Il Ministero, non costituitosi, ha rinunciato a dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito, come invece gli incombeva in forza dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Non si ravvisano pertanto motivi giustificativi dell’inadempienza e il ricorso è fondato: l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa/Ragusa, con facoltà di delega, richiamando il rispetto del termine di cui all’art. 71, secondo comma, d.P.R. n. 115/2002 per la liquidazione del compenso, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 350,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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