Controllo giudiziario ripristinato dopo l’esclusione: irrilevante la retroattività (Cons. Stato n. 3558 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ripristino dell’ammissione al controllo giudiziario, disposto con decreto della corte di appello dopo l’adozione del provvedimento di esclusione dalla gara, non integra un’ipotesi di invalidità successiva dell’atto amministrativo. La legittimità del provvedimento si valuta con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, in forza del principio tempus regit actum. Le sopravvenienze normative o fattuali sono irrilevanti, salvo le ipotesi tipiche di legge retroattiva, dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma attributiva del potere e mancata conversione del decreto legge. Ne deriva che l’efficacia ex tunc del decreto di riammissione non travolge l’esclusione fondata sull’informativa antimafia ancora efficace al momento dell’adozione.

Il Fatto

Un consorzio, destinatario di un’informativa antimafia ostativa, era stato ammesso al controllo giudiziario volontario. Il decreto di ammissione veniva poi revocato dal tribunale e, in un momento successivo, la corte di appello ripristinava la misura.

Nel frattempo il consorzio partecipava a una procedura indetta dall’Autorità di sistema portuale per un accordo quadro di appalto integrato, risultando primo in graduatoria. Con provvedimento del 28 marzo 2024 la stazione appaltante lo escludeva per difetto del requisito generale di cui all’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, ritenendo ripristinata l’efficacia ostativa dell’informativa. Il TAR Puglia rigettava il ricorso e il consorzio appellava.

La Motivazione della Corte

L’appellante sosteneva che il decreto di riammissione al controllo giudiziario, avendo efficacia ex tunc, avesse rimosso ab origine la soluzione di continuità nel possesso del requisito soggettivo. Di qui la tesi dell’invalidità successiva del provvedimento di esclusione per venir meno del suo presupposto esclusivo.

Il Consiglio di Stato respinge l’impostazione. L’ipotesi non rientra in alcuno dei casi di illegittimità sopravvenuta tipicizzati: legge retroattiva, dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma attributiva del potere, mancata conversione del decreto legge. Al di fuori di questi, opera il principio tempus regit actum, richiamato con un nutrito elenco di precedenti.

Il collegio verifica la cronologia. Il decreto di revoca è del 28 giugno 2023; il decreto della corte di appello che ripristina la misura è del 3 aprile 2024. L’esclusione è stata adottata il 28 marzo 2024, quando la revoca era ancora efficace e impediva l’aggiudicazione. Gli effetti retroattivi del provvedimento giurisdizionale non possono dunque ripercuotersi sul provvedimento amministrativo già emanato.

Caduta la premessa dell’invalidità sopravvenuta, cade anche l’argomento fondato sull’art. 94, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, che fa salva la causa ostativa solo se l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario entro la data dell’aggiudicazione.

Quanto al precedente invocato dall’appellante, il Consiglio lo dichiara non pertinente: in quella vicenda i provvedimenti impugnati erano stati adottati dopo l’ammissione al controllo giudiziario, e la questione riguardava gli effetti della sentenza di rigetto dell’impugnazione dell’interdittiva. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della parziale novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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