Esecuzione del giudicato e penalità di mora verso il Ministero dell’Istruzione (TAR Campania n. 2069 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm., la mancata impugnazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996 integrano i presupposti per l’accoglimento del ricorso. Il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e applica la penalità di mora nella misura degli interessi legali. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto, con sentenza del giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, per più anni scolastici, oltre al pagamento delle spese di lite.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine, la nomina del commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo che non coincide con il deposito della relazione, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT.
È disposta a carico dell’Amministrazione la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine. Le spese di lite sono liquidate secondo il canone della soccombenza.
Nota della Redazione
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