Diniego di deroga alla fascia di rispetto ferroviaria e discrezionalità dell’amministrazione (TAR Puglia n. 1451 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione in deroga alle distanze dalla sede ferroviaria, ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 753/1980, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa: la mancanza delle cause ostative previste dalla norma è presupposto necessario ma non sufficiente al rilascio. La fascia di rispetto ferroviaria è posta a tutela della pubblica incolumità e rientra tra le esclusioni dall’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990, con conseguente inoperatività del silenzio assenso. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione tecnica. In presenza di provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle giustificazioni addotte è sufficiente a sorreggere l’atto.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fabbricato ad uso abitativo realizzato in Copertino alla progressiva km 14+012 della linea ferroviaria Novoli–Gagliano, hanno impugnato il diniego con cui la Regione Puglia ha respinto la richiesta di autorizzazione in deroga in sanatoria ex art. 60 d.P.R. n. 753/1980. Il provvedimento regionale recepiva il parere tecnico negativo reso dalla società ferroviaria, fondato sul mancato rispetto degli standard di sicurezza dell’esercizio ferroviario.

I ricorrenti hanno dedotto l’avvenuto rilascio del titolo per silenzio assenso, la violazione delle norme sulle distanze, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, la disparità di trattamento e i vizi istruttori. La Regione e la società ferroviaria si sono costituite chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo superfluo l’esame dell’eccezione in rito. Sul primo motivo, ha escluso la formazione del titolo per silentium: il terreno è inciso dalla fascia di rispetto ferroviaria a salvaguardia della pubblica incolumità, ipotesi rientrante tra le esclusioni dell’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990. Quanto alla sanatoria del 1985, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il termine biennale non decorre se la domanda è carente dei documenti necessari, tra cui il nulla osta alla deroga (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1826 del 2023).

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 49 d.P.R. n. 753/1980 vieta di edificare a distanza inferiore a trenta metri dal limite della zona di occupazione della rotaia; l’art. 60 consente riduzioni quando sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e circostanze locali lo permettano. La deroga è però facoltativa e non obbligatoria: la mancanza delle cause ostative è presupposto necessario ma non sufficiente (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4658 del 2017).

Il diniego può essere sorretto da motivazione sintetica, ricavabile dal parere tecnico, anche fondata sulla sola eccessiva vicinanza del manufatto alla rete (Cons. Stato, Sez. II, n. 171 del 2020; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 1459 del 2022 e n. 551 del 2022). Le valutazioni tecniche sfuggono al sindacato di merito salvo manifesta illogicità. Nella specie, il parere negativo è apparso coerente con l’istruttoria, avendo il fabbricato collocazione a distanza inferiore ai quindici metri dall’asse dei binari.

Il Collegio ha inoltre ribadito che, in presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola giustificazione basta a resistere all’annullamento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5816 del 2024). Ha escluso la disparità di trattamento, per difetto di identità assoluta delle situazioni poste a confronto (Cons. Stato, Sez. V, n. 2951 del 2025; Sez. VII, n. 2493 del 2024), e ha ritenuto irrilevante la rinuncia preventiva a pretese risarcitorie, non essendo disposizione di un diritto del rinunciante. Quanto all’art. 10-bis legge n. 241/1990, è sufficiente che la motivazione dia conto delle osservazioni procedimentali nel loro complesso (Cons. Stato, Sez. II, n. 6121 del 2025). Spese compensate per la particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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