Divieto prefettizio di detenere armi e conflittualità familiare (TAR Toscana n. 1746 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Prefetto di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, previsto dall’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, non richiede un abuso già accertato, ma solo una ragionevole previsione di uso inappropriato delle armi, desunta dal prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti. La funzione amministrativa in materia è preventiva e non sanzionatoria, volta a evitare delitti e incidenti che potrebbero trovare occasione nella disponibilità delle armi. Le situazioni di accesa conflittualità familiare o di convivenza costituiscono presupposto idoneo e sufficiente a giustificare il divieto, anche quando l’uso improprio non si sia verificato e a prescindere dalla personalità del soggetto o dalla sua capacità di autocontrollo. Ai fini del giudizio di inaffidabilità non occorre che i fatti valutati dall’amministrazione abbiano dato luogo a condanne penali, essendo sufficiente la valutazione discrezionale del pericolo che la situazione di tensione possa degenerare.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Prefetto gli aveva vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, il consequenziale provvedimento del Questore di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia e il decreto del Ministero dell’Interno che aveva respinto il ricorso gerarchico. Il divieto prefettizio si fondava su una segnalazione dei Carabinieri, intervenuti su richiesta della convivente per sedare una lite, da cui era scaturita una denuncia per maltrattamenti in famiglia, il ritiro cautelare delle armi e l’attivazione della procedura del “codice rosso”.
Il ricorrente deduceva l’infondatezza della denuncia, frutto secondo la sua prospettazione dell’alterata percezione della realtà della ex compagna, affetta da psicosi schizofrenica e destinataria di trattamento sanitario obbligatorio. Richiamava l’archiviazione del procedimento penale e lamentava il travisamento dei fatti e la mancata valutazione della sua personalità e del complessivo nucleo familiare. Il Ministero contestava le censure e chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la portata dell’art. 39 T.U.L.P.S., che consente al Prefetto di vietare la detenzione di armi non solo in presenza di condanne o procedimenti penali, ma anche quando il soggetto sia ritenuto capace di abusarne. È sufficiente una ragionevole previsione di uso inappropriato, fondata sul prudente apprezzamento delle circostanze di fatto. La funzione del potere è preventiva, tesa a evitare delitti e incidenti legati alla disponibilità delle armi.
La Corte qualifica come caso tipico quello delle situazioni di conflittualità nei rapporti familiari o di convivenza, dove la tensione e la contiguità dei rapporti tendono a esasperarsi nel tempo, rendendo inopportuno che i protagonisti abbiano la disponibilità di armi, anche se l’uso improprio non si è verificato. Richiama la propria giurisprudenza (T.A.R. Toscana, sez. IV, 11 novembre 2024, n. 1288; 7 maggio 2024, n. 548) e quella del Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, n. 2996, 20 marzo 2019, n. 1843 e 7 settembre 2018, n. 4260. In tali casi non assume rilievo decisivo la personalità del soggetto o la sua capacità di autocontrollo, poiché già la conflittualità accesa giustifica il divieto, non potendosi escludere che il clima di tensione perduri o sia solo sopito.
Quanto all’archiviazione del procedimento penale, il Collegio precisa che ai fini della misura preventiva non occorrono condanne penali, essendo sufficiente la valutazione discrezionale del pericolo di degenerazione della tensione. Il Pubblico Ministero aveva escluso la sostenibilità dell’accusa solo per difetto dell’elemento dell’abitualità dei comportamenti vessatori, ma aveva dato atto di una relazione coniugale segnata da elevata litigiosità, confermata dai vicini sentiti dalla polizia giudiziaria: valutazioni che avvalorano il giudizio prognostico della Prefettura.
Le condizioni di salute psichica della convivente, osserva il Tribunale, non attenuano ma aggravano il quadro di pericolosità, poiché la disponibilità di armi in casa non è opportuna in presenza di una persona che, per il suo stato patologico, impossessandosi dell’arma potrebbe compiere gesti imprevisti.
Alla luce di tali rilievi, la valutazione amministrativa non risulta intaccata da irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, e lo stesso vale per il consequenziale e vincolato provvedimento del Questore. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie, restando salva la possibilità di un’istanza di riesame in presenza di significativi mutamenti della situazione di fatto.
Nota della Redazione
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