Obbligo vaccinale e aspettativa: nessuna esenzione per il militare assente (TAR Sicilia n. 1803 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La vaccinazione anti SARS-CoV-2 costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa dei soggetti destinatari dell’obbligo normativamente previsto. L’assenza dal servizio per aspettativa a qualunque titolo non integra una causa di esenzione dall’obbligo vaccinale, che resta circoscritto alle ipotesi tassative di esonero. Accertato l’inadempimento, l’Amministrazione dispone la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e di percepire la retribuzione. Nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, ivi compreso l’assegno alimentare, non essendo il riconoscimento di quest’ultimo soluzione costituzionalmente obbligata in favore di chi, per libera scelta, non si sia sottoposto alla vaccinazione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso un Comando dell’Aeronautica Militare, veniva invitato dall’Amministrazione a produrre la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione anti Covid-19. Il ricorrente, in aspettativa per motivi sanitari, replicava di essere assente dal servizio per malattia e di non dover produrre alcuna documentazione.
All’esito, il Comando adottava il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa e dalla relativa retribuzione. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo l’illegittimità della sospensione in ragione della propria condizione di aspettativa, la disparità di trattamento rispetto ad altro militare destinatario di analogo provvedimento annullato in autotutela, e dubitando della legittimità costituzionale della normativa emergenziale. Chiedeva il reintegro e, in via gradata, il riconoscimento di metà dello stipendio o di un assegno alimentare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 2 del d.l. n. 172/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 3/2022, che qualifica la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati e disciplina l’invito a produrre la documentazione e l’accertamento dell’inadempimento. Da tale accertamento deriva l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto.
Il Tribunale esclude che la condizione di aspettativa per motivi sanitari integri una causa di esenzione. La norma individua ipotesi tassative di esonero, tra cui non rientra l’assenza dal servizio, e la stessa giurisprudenza amministrativa ammette l’esenzione solo per i dipendenti permanentemente inabili in attesa del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato n. 8329 del 2023 e TAR Molise n. 6 del 2022, rilevando come la transitorietà dell’inabilità giustifichi la sottoposizione all’obbligo, destinato il dipendente a rientrare in servizio.
La conclusione è confermata dalla ratio della disciplina, volta ad assicurare la copertura vaccinale di interi comparti lavorativi, come affermato da Corte cost. n. 185 del 2023 e n. 186 del 2023. Il richiamo alla circolare del Ministero dell’Istruzione non è pertinente, non vincolando l’attività del Ministero della Difesa. Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio la esclude rilevando l’ontologica diversità delle situazioni: il ricorrente era in aspettativa a domanda, mentre l’altro militare era stato posto d’ufficio in tale posizione.
La questione di legittimità costituzionale è dichiarata infondata alla luce degli interventi della Consulta sulla normativa emergenziale e transitoria. Quanto alla domanda di percezione di metà stipendio o di assegno alimentare, il Tribunale richiama Corte cost. n. 15 del 2023: la mancata vaccinazione determina la temporanea impossibilità della prestazione e la sospensione costituisce adempimento di un obbligo di sicurezza del datore, con conseguente esclusione di ogni emolumento. Il Collegio nega che l’erogazione dell’assegno alimentare sia soluzione costituzionalmente obbligata, derivando l’evento impeditivo da una scelta del lavoratore.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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