Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2794 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., strumento approntato al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato e assegna un termine per l’esecuzione. Il commissario ad acta nominato ratione muneris nel dirigente della stessa amministrazione resistente non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, sezione Lavoro, con sentenza pubblicata il 31 gennaio 2023, ha dichiarato il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti per attribuire la somma di € 2.500,00 sotto forma di carta elettronica, compensando le spese.
La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata al Ministero il 28 giugno 2024 nelle forme dell’art. 475 cod. proc. civ.. La ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina sin d’ora di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notifica ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ne afferma l’ammissibilità quanto ai presupposti dell’azione.
Il passaggio in giudicato è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Catania il 19 marzo 2025; la notifica del titolo è avvenuta nelle forme dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli azionabili con l’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Nel merito il ricorso è fondato: l’amministrazione non ha fornito elementi tesi a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato né la sussistenza di fattori impeditivi o estintivi della pretesa. Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato, con corresponsione delle somme nell’ammontare ivi liquidato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Non sono dovute le spese di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. Il Collegio nomina quindi sin d’ora il commissario ad acta, individuato ratione muneris nel dirigente del competente Ufficio ministeriale, con facoltà di subdelega, perché si insedi e provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza. Il commissario dovrà curare allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale della somma.
Quanto al compenso, il Collegio esclude il diritto a qualsiasi emolumento: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese del giudizio sono integralmente compensate in ragione della tardività del deposito dell’attestazione di passaggio in giudicato.
Nota della Redazione
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