La nota di diniego implicito esclude il silenzio-inadempimento sull’istanza di revisione prezzi (TAR Lombardia n. 2090 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento non è configurabile quando la stazione appaltante, con una nota che esprima la volontà di non accogliere l’istanza di revisione prezzi, abbia comunque dato seguito al procedimento. La nota di diniego, anche se affetta da parziale ambiguità nella motivazione, costituisce atto di esercizio della funzione amministrativa e non mero silenzio. Ne consegue che il ricorso per accertamento del silenzio ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. è inammissibile, restando salva la facoltà di impugnare l’atto di diniego per i vizi che lo affliggono. La valutazione della carenza del materiale istruttorio attiene al merito del diniego, non alla configurabilità del silenzio.

Il Fatto

La ricorrente, società fornitrice di dispositivi in TNT non sterile e servizi connessi, ha stipulato con ARIA s.p.a. una convenzione l’11 maggio 2023, all’esito di una gara indetta dalla centrale di committenza regionale. Con nota del 18 dicembre 2023 la società ha presentato istanza di revisione prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, lamentando un aumento imprevisto dei costi del materiale. Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso per accertamento del silenzio-inadempimento e chiesto la condanna della stazione appaltante a provvedere, con nomina di un Commissario ad acta. Ha inoltre domandato che il giudice accertasse l’eventuale impossibilità di ristabilire il sinallagma e la sussistenza di un interesse pubblico allo scioglimento del vincolo.

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La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato se ARIA avesse serbato silenzio sull’istanza di revisione prezzi. La risposta è negativa: con nota del 26 marzo 2024 la stazione appaltante ha comunicato alla società che la documentazione richiesta con l’avviso di avvio del procedimento dell’11 dicembre 2023 non era stata prodotta o non corrispondeva a quella di interesse.

La Corte ha riconosciuto che tale nota presenta profili di ambiguità, segnatamente laddove richiama l'”istruttoria avviata con la presente”. Nondimeno, il tenore complessivo del documento esprime la volontà di non accogliere l’istanza, fondata sulla ritenuta carenza o inidoneità del materiale istruttorio.

Da ciò deriva l’esclusione del silenzio-inadempimento: l’amministrazione ha esercitato la propria funzione, pur con un esito negativo per la società. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. è pertanto respinto, perché manca il presupposto dell’inerzia.

Resta ferma la possibilità per la ricorrente di impugnare la nota del 26 marzo 2024, in quanto ritenuta affetta dai vizi indicati nella memoria depositata il 31 maggio 2024. La tutela giurisdizionale si sposta così dal piano dell’inerzia a quello dell’impugnazione dell’atto.

La parziale ambiguità della nota giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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