Porto d’armi e affidabilità: irrilevante la mancanza di condanna (TAR Lombardia n. 2097 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo del porto d’armi rispondono all’esigenza di un rigoroso e costante controllo sull’affidabilità del richiedente, che l’Autorità di pubblica sicurezza valuta anche a prescindere dai risvolti penalmente rilevanti. La licenza può essere negata in assenza di sentenza di condanna quando, per circostanze legate alla condotta, manchi la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto. L’Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività i fatti di reato, come pure vicende e situazioni personali non penalmente rilevanti, per desumerne la pericolosità o la non completa affidabilità, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi all’uso delle armi. Quanto al contraddittorio procedimentale, la motivazione finale non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990: è sufficiente che da essa si evinca che l’Amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso e che siano percepibili le ragioni del mancato recepimento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di rinnovo del porto d’armi per uso caccia. Il Questore di Varese respingeva definitivamente l’istanza con decreto del 30.01.2023, notificato l’01.02.2023, richiamando una denuncia per guida sotto l’influenza di alcol del 2004, un secondo episodio accertato il 20.10.2019 con ritiro della patente, un decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi poi revocato nel 2021 a seguito di giudizio di idoneità della Commissione Medica Provinciale e un parere negativo espresso dal Comando Sezione Carabinieri.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia deducendo la risalenza delle infrazioni, l’esiguità del tasso alcolemico rilevato, l’ignoranza delle ragioni del parere negativo e la genericità dell’allegazione sulla frequentazione di soggetti pregiudicati. Contestava inoltre il difetto di valutazione delle memorie difensive depositate in sede procedimentale. Nel corso del giudizio il Collegio, con ordinanza cautelare, chiedeva chiarimenti all’ufficio, che depositava una relazione contenente la consultazione della banca dati SDI, a sua volta contestata per genericità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la normativa sulla detenzione e sul porto d’armi consente all’Autorità di valutare, anche a prescindere dai risvolti penalmente rilevanti, che la condotta dei richiedenti non dia timore di abuso del titolo di polizia, citando Cons. Stato, sez. III, n. 6608 del 2020. La stessa giurisprudenza ammette il diniego in assenza di condanna quando manchi la presumibile certezza della completa affidabilità.

Quanto alla valorizzazione dei fatti, il Collegio conferma che l’Amministrazione può apprezzare nella loro oggettività i fatti di reato e le vicende personali, anche estranee all’uso delle armi, richiamando TAR Lombardia, sez. I, n. 2230/2022. Il parametro è la condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali, delle regole di ordine pubblico e di civile convivenza.

Applicando tale criterio, il Tribunale rileva un complesso di elementi: infrazioni per guida in stato di ebbrezza, di cui l’ultima del 20.10.2019 non risalente nel tempo; un atto di chiusura delle indagini preliminari per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose del 2021; la frequentazione di persone non meglio identificate e pregiudicate; un atteggiamento di scarsa conciliazione nei rapporti di vicinato. Il quadro rivela una personalità con tendenze alla mancanza di controllo personale, rispetto alla quale il giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi non risulta palesemente irragionevole.

Sul secondo motivo, il Collegio esclude che la motivazione finale dovesse confutare analiticamente le osservazioni procedimentali. Richiamando Cons. Stato, n. 5018/2021, ritiene sufficiente che dalla motivazione emerga la considerazione complessiva delle controdeduzioni e siano percepibili le ragioni del loro mancato recepimento.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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