Piano dei servizi e natura ricognitiva dell’inserimento di immobili privati (TAR Lombardia n. 2089 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inserimento di un immobile di proprietà privata nell’elenco dei servizi pubblici e di interesse generale esistenti, contenuto nel Piano dei servizi, ha funzione meramente ricognitiva dello stato di fatto della dotazione di servizi e non impone al titolare il mantenimento della destinazione funzionale in essere. Tale previsione non appone alcun vincolo e non incide sulle possibilità di sfruttamento economico del bene, che resta destinabile a funzioni diverse con il solo onere di comunicazione al Comune per l’aggiornamento del Piano mediante determina dirigenziale. Irrilevante, a tal fine, la natura privatistica dell’atto con cui il bene è attualmente destinato a sede di un ente pubblico, rilevando la sola concreta destinazione a servizio pubblico. Esclusa, pertanto, la violazione dell’art. 9, comma 10, legge reg. Lombardia n. 12 del 2005 e l’asserita natura espropriativa della previsione.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un immobile in Milano, attualmente locato all’Agenzia delle Entrate e qualificato come “amministrativo”. Con ricorso ha impugnato la delibera del Consiglio Comunale di Milano n. 34 del 14 ottobre 2019, di approvazione del Piano di Governo del Territorio, dolendosi di due previsioni: l’inserimento del compendio nella fascia di rispetto del Cimitero Monumentale e l’apposizione del vincolo a servizi di interesse generale, con passaggio della qualificazione del sedime da “areale” a “puntuale”.
Il Comune di Milano si è costituito resistendo. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha comunicato di non avere più interesse a contestare la parte relativa alla fascia di rispetto cimiteriale. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende anzitutto atto della sopravvenuta carenza di interesse sulla prima doglianza e dichiara il ricorso improcedibile per quella parte. L’attenzione si sposta quindi sui motivi relativi al vincolo a servizi pubblici.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 9, comma 10, legge reg. n. 12 del 2005 e delle disposizioni del Piano dei servizi sulle attrezzature private: mancherebbero i presupposti per assoggettare l’immobile a vincolo, essendo la destinazione a sede dell’Agenzia delle Entrate frutto di un contratto di natura privatistica e non degli atti pubblicistici richiesti dalla norma. Il terzo motivo lamenta l’effetto sostanzialmente espropriativo della previsione, in violazione dell’art. 42 Cost. e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Il Tribunale ricostruisce la funzione del Piano dei servizi. L’art. 2 del Piano cataloga i servizi esistenti verificandone accessibilità, fruibilità e qualità; l’art. 7, primo comma, conferma nella destinazione i servizi esistenti individuati nella Tav. S.01. Anche l’art. 9, comma terzo, legge reg. n. 12 del 2005 attribuisce al Piano la funzione di fotografare lo stato di fatto, accanto a quella di individuare le ulteriori attrezzature necessarie.
Il Comune ha chiarito che l’immobile, dapprima inserito nella Tav. S.01, è stato poi stralciato e collocato nella scheda NIL 11 Isola e nell’Elenco dei servizi esistenti, con funzione meramente ricognitiva. A conferma depongono gli art. 2, comma 3, e art. 5, comma 7, del Piano, che ne prevedono la modificabilità con semplice determina dirigenziale per le parti ricognitive.
Le censure muovono dunque da un presupposto errato: le disposizioni impugnate non impongono la destinazione funzionale a servizio pubblico e non incidono sulle possibilità di sfruttamento economico del bene. Irrilevante è la natura privatistica dell’atto di destinazione, rilevando la sola concreta destinazione a servizio pubblico. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte improcedibile e, per il resto, respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.