Garanzia infortuni del conducente: assicurato è chi guida, non il contraente (Arbitro Assicurativo n. 647 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella garanzia accessoria “infortuni del conducente”, stipulata insieme alla polizza R.C. Auto, la qualità di assicurato spetta al soggetto che si trovi alla guida del veicolo al momento del sinistro, non già al contraente della polizza. Tale garanzia è diretta a colmare il vuoto di tutela lasciato dalla assicurazione obbligatoria, che non copre le lesioni riportate dal conducente per mano propria. L’assicurato è il titolare dell’interesse esposto al rischio, secondo l’art. 1904 cod. civ. e la definizione dell’art. 1882 cod. civ.; il contraente che non abbia subito alcun danno non può avanzare autonome pretese nei confronti dell’impresa. La conclusione si fonda sull’estensione alle garanzie accessorie dei principi elaborati in materia di R.C. Auto.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una polizza R.C. Auto comprensiva della garanzia accessoria “infortuni del conducente“, denunciava che il 16 maggio 2024 la propria convivente more uxorio subiva un infortunio nell’utilizzo del veicolo assicurato, dal quale derivava la di lei morte. Il ricorrente richiedeva quindi la liquidazione dell’indennizzo previsto per il caso di morte del conducente, qualificandosi come “Assicurato” ai sensi dell’art. 4.1.1 delle condizioni di assicurazione.

L’impresa, dopo un’istruttoria protrattasi oltre un anno, opponeva un diniego, fondato sull’art. 4.5 delle condizioni di assicurazione, secondo cui l’indennizzo è corrisposto agli eredi dell’assicurato, e sull’assunto che il convivente more uxorio non sia “erede” ai sensi di legge. Il reclamo del ricorrente veniva respinto. Il ricorrente domandava l’accertamento del diritto all’indennizzo per euro 10.000,00, l’accertamento della scorrettezza della condotta contrattuale e la condanna alle spese. L’impresa chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione centrale nella qualità di assicurato nell’ambito della garanzia “infortuni del conducente“: se essa spetti al contraente ovvero a chi si trovi alla guida al momento del sinistro. Muove dalla natura accessoria della garanzia rispetto alla R.C. Auto obbligatoria ex lege, nata per offrire una copertura più estesa di quella assicurata dalla polizza obbligatoria, la quale, in ossequio all’art. 129 CAP e ai principi della Direttiva 2009/103/CE, non copre le lesioni fisiche subite dal conducente per mano propria.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, nell’assicurazione contro i danni, l’assicurato è il titolare dell’interesse esposto al rischio (art. 1904 cod. civ.). Poiché il rischio di impoverirsi per dover risarcire la vittima grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, cod. civ.), sul proprietario, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, comma terzo, cod. civ.) e sull’utilizzatore in leasing (art. 91 C.d.S.), e poiché il contratto deve coprire la responsabilità “di cui all’art. 2054 cod. civ.” (art. 122 CAP), tutti questi soggetti rientrano tra gli “assicurati”, alla sola condizione che abbiano guidato con il consenso del proprietario (Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2024, n. 4756).

Tale conclusione viene estesa alle garanzie accessorie. La sovrapposizione tra qualità di conducente e di assicurato si fonda sull’art. 1882 cod. civ. e sull’assunto che l’assicurato è il soggetto sottoposto al rischio, nel caso di specie quello di subire infortuni durante la guida. Non è quindi possibile individuare un rischio cui sarebbe esposto il contraente quando non sia conducente del veicolo.

Con specifico riguardo alla garanzia in esame, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui essa “è diretta a tutelare un interesse economico del soggetto che al momento del sinistro riveste la qualità di conducente, chiunque esso sia“, configurandosi come una vera e propria assicurazione per conto altrui, con diritto dell’indennizzo azionabile ai sensi dell’art. 1891 cod. civ. da chi era conducente al momento del sinistro (Cass. civ. n. 13329/2004; Trib. Taranto, 19 ottobre 2017, n. 2673). La funzione della polizza è colmare pattiziamente il vuoto di tutela, prevedendo un indennizzo in favore dell’unico soggetto i cui danni alla persona non sono indennizzati dall’assicurazione obbligatoria (Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2016, n. 19431).

Il Collegio ritiene pertanto che le doglianze del ricorrente debbano essere respinte: egli non ha subito alcun danno a seguito del sinistro, né può avanzare alcuna autonoma pretesa nei confronti dell’impresa. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *