Diniego di attestato di libera circolazione e contraddittorietà dell’istruttoria sull’interesse culturale (Cons. Stato n. 3108 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio dell’attestato di libera circolazione, il sindacato del giudice amministrativo non investe il merito delle valutazioni tecniche dell’amministrazione, ma si estende alla verifica del principio di ragionevolezza tecnica, da apprezzarsi attraverso la coerenza fra i fatti accertati, gli elementi istruttori e le regole procedimentali predeterminate. Il diniego è illegittimo per difetto di istruttoria, contraddittorietà e carenza di motivazione quando l’amministrazione lo fonda su presupposti — paternità, datazione, appartenenza dell’opera a una serie — che le successive acquisizioni istruttorie, anche di consulenti della stessa amministrazione, smentiscono. Non è ammesso il recupero in sede di decisione del ricorso gerarchico di un apparato motivazionale sostanzialmente diverso da quello del diniego, costruito adattando i giudizi a un’opera di autore, epoca e pregio differenti. La riserva di amministrazione è contemperata dall’obbligo motivazionale, che consente al giudice di valutare ab externo congruità, proporzionalità e ragionevolezza delle scelte.

Il Fatto

La società proprietaria di un dipinto a olio su tavola del XVI secolo chiedeva all’Ufficio Esportazione l’attestato di libera circolazione ai sensi dell’art. 68 del d. Lgs. n. 42/2004. La Commissione Tecnica dell’Ufficio, dopo approfondimenti, attestava che l’opera «non riveste interesse», dubitando della paternità indicata. La Direzione Generale, non condividendo, sollecitava ulteriori verifiche e l’acquisizione di relazioni di esperti.

Seguiva preavviso di diniego e diniego del 15 ottobre 2021, con contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante ex art. 10, comma 3, lett. a) e d) del Codice. Il ricorso gerarchico ex art. 69 del Codice veniva respinto; il TAR Lazio accoglieva solo parzialmente le doglianze della proprietà, riconoscendo tempestività e congruità dell’istruttoria. La società appellava.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama l’art. 68, comma 4, del Codice e gli indirizzi del D.M. n. 537/2017: qualità artistica, rarità, rilevanza della rappresentazione, appartenenza a un contesto, testimonianza per la storia del collezionismo, relazioni fra aree culturali. Sul piano del sindacato, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5559 del 2019 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 1878 del 2023, chiarisce che la riserva di amministrazione è temperata dall’obbligo motivazionale, che consente la verifica della complessiva congruità e proporzionalità.

Le censure sulla sovrapposizione fra Ufficio Esportazione e Direzione Generale sono superate, perché l’amministrazione è pervenuta al diniego con un agire palesemente perplesso, attraverso progressivi aggiustamenti. Il nucleo del ragionamento è la contraddittorietà dell’istruttoria: incerta l’appartenenza dell’opera alla serie; incerta la qualificazione come prototipo; contraddittoria la datazione, inizialmente collocata negli anni ’20 del Cinquecento e poi smentita dall’attribuzione a un autore nato nel 1544; incerta la paternità, dapprima riferita a un artista e poi a un altro. Tali smentite emergono anche dal parere del consulente della stessa amministrazione.

Il Consiglio rileva che il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico si fonda su un supporto motivazionale in larga parte diverso da quello del diniego, ricostruito ex post. La necessità di «indagare ulteriormente» conferma anzi il difetto di istruttoria. Il parere del Comitato tecnico-scientifico è generico e, nell’evidenziare l’esistenza di più versioni, collide con la pretesa rarità dell’opera.

Fondate sono quindi anche le censure sul mancato rispetto dei parametri del D.M. n. 537/2017: la qualità è desunta da giudizi riferiti a una paternità diversa; la rarità è affermata in modo perplesso; la rilevanza della rappresentazione richiama una derivazione da un cartone che il consulente dell’amministrazione esclude. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado è accolto, con annullamento degli atti impugnati nei limiti della motivazione, fatti salvi ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Spese del doppio grado a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *