Indennità di trasferimento d’autorità per soppressione della sede e clausole di accettazione (Cons. Stato n. 3113 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento ad altra sede conseguente alla soppressione o dislocazione della struttura di appartenenza integra un trasferimento d’autorità e dà diritto all’indennità prevista dall’art. 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86, a prescindere da clausole di gradimento o accettazione sottoscritte dal militare. Tali clausole rendono irretrattabile l’individuazione della sede, ma non incidono sul diritto di credito, che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere dei presupposti. È la legge, infatti, a qualificare l’atto e a determinarne gli effetti patrimoniali. Il diritto all’indennità non sorge automaticamente per effetto del trasferimento, ma solo quando siano integrati tutti gli elementi costitutivi tassativamente previsti: provvedimento di trasferimento d’ufficio, distanza superiore a dieci chilometri tra le sedi e ubicazione della nuova sede in un comune diverso. La previsione del comma 1 bis, che richiede la non limitrofia della sede di destinazione, ha natura innovativa e si applica alle sole movimentazioni posteriori al 1 gennaio 2013.

Il Fatto

Gli appellati sono militari dell’Aeronautica che hanno prestato servizio, fino al 3 dicembre 2012, presso la base NATO di Bagnoli. A seguito della soppressione della sede, con telegramma del 30 novembre 2012 sono stati trasferiti d’autorità, dal 4 dicembre 2012, presso la base di Lago Patria, nel Comune di Giugliano in Campania.

Con ricorso notificato il 28 agosto 2020 hanno chiesto l’accertamento del diritto all’indennità per trasferimento d’autorità di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001. Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità e accolto il ricorso, condannando il Ministero al pagamento. Il Ministero della difesa ha proposto appello, deducendo violazione e falsa applicazione della norma e erronea valutazione degli atti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile la memoria depositata dagli appellati il giorno antecedente l’udienza, per violazione dei termini perentori di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.

Nel merito, l’appello è infondato. Il Consiglio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a., i propri precedenti su fattispecie analoghe e i principi dell’Adunanza plenaria n. 1 del 2016. Il trasferimento per soppressione della struttura, originato da scelta esclusiva dell’amministrazione militare, integra un trasferimento d’ufficio: la clausola di accettazione predisposta unilateralmente rende irretrattabile la sede prescelta, ma non produce alcun effetto abdicativo o estintivo del credito all’indennità.

Il Collegio esclude l’applicazione del comma 1 bis dell’art. 1 l. n. 86/2001, che richiede la non limitrofia della sede di destinazione: la movimentazione è avvenuta il 4 dicembre 2012 e la previsione, di natura innovativa, opera solo per i trasferimenti successivi al 1 gennaio 2013, come disposto dall’art. 1, comma 561, della legge n. 228 del 2012.

La reiezione dell’appello non comporta però l’automatico riconoscimento del credito in capo a ciascun ricorrente, come ritenuto dal TAR. Il diritto sorge solo in presenza dei presupposti di legge, che l’amministrazione è onerata di accertare per evitare ingiustificati esborsi suscettibili di integrare danno erariale. Il Ministero dovrà quindi verificare, per ciascuno: l’effettivo trasferimento d’autorità, la distanza superiore a dieci chilometri tra le sedi e l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso.

L’appello è respinto, con condanna del Ministero alle spese e alla sanzione ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., per la manifesta infondatezza del gravame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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