Revoca assessori comunali e sindacato del giudice sull’alta amministrazione (Cons. Stato n. 3109 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca degli assessori comunali, prevista dall’art. 46, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, è atto di alta amministrazione e non atto politico, rimesso alla scelta esclusiva del Sindaco. Il Sindaco può revocare l’assessore sulla base delle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, comprese le ragioni attinenti ai rapporti interni alla maggioranza e all’affievolirsi del rapporto fiduciario. L’onere motivazionale è assolto anche con motivazione sintetica, senza necessità di specificare i singoli comportamenti addebitati, fermo restando l’obbligo di comunicare la decisione al Consiglio comunale. Il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e formale: si limita alle manifeste illogicità, all’arbitrarietà manifesta, alle abnormità e alla violazione di specifiche disposizioni, non potendosi spingere a una valutazione sostitutiva delle scelte del Sindaco. Le esternazioni pubbliche del Sindaco favorevoli all’assessore, anche successive alla revoca, non costituiscono prova del permanere del vincolo fiduciario.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune revocava gli incarichi di assessore a tre componenti della Giunta, con proprio decreto, adducendo sopravvenute divergenze tecnico-amministrative con ripercussioni sul rapporto fiduciario. Con un successivo provvedimento nominava i nuovi assessori e il vicesindaco, attribuendo a questi ultimi le deleghe già esercitate dai revocati.

Due degli assessori revocati impugnavano gli atti davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, lamentando la violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 267 del 2000 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e irragionevolezza, anche alla luce delle dichiarazioni con cui il Sindaco aveva più volte confermato la propria fiducia nei loro confronti. Il TAR respingeva il ricorso. I ricorrenti proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ripercorre la disciplina dell’art. 46 del d.lgs. n. 267 del 2000, soffermandosi sulla distinzione tra atto di alta amministrazione e atto politico. La revoca dell’assessore appartiene alla prima categoria e non è libera nei fini: resta sottoposta alle prescrizioni di legge, di statuto e di regolamento. La valutazione degli interessi coinvolti è però rimessa in via esclusiva al Sindaco, in ragione del rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell’Amministrazione e il singolo assessore.

Da questa qualificazione deriva la misura del sindacato giurisdizionale. Il controllo del giudice non ha l’ampiezza ordinaria: è circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali, di arbitrarietà manifesta, di evidenti abnormità o del carattere discriminatorio dell’atto. È escluso ogni sindacato di merito, poiché la valutazione delle scelte del Sindaco è rimessa al Consiglio comunale, organo di indirizzo e di controllo.

Quanto all’onere motivazionale, la Corte ritiene che esso sia assolto quando la motivazione si fondi sulle ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, siano esse di carattere generale o particolare, senza che occorra specificare i singoli comportamenti addebitati all’interessato. Nella specie la revoca è stata adottata con atto formale e comunicata al Consiglio comunale, che non ha attivato la mozione di sfiducia.

Gli appellanti contestavano soprattutto la contraddittorietà tra la revoca e le dichiarazioni pubbliche del Sindaco, rese alla stampa e in Consiglio comunale, di conferma della fiducia. Il Collegio le ritiene ininfluenti: la revoca dipende da valutazioni politiche e organizzative interne e non da esternazioni pubbliche, che possono essere state espresse per le ragioni più varie. La persistenza di apprezzamenti sull’operato degli assessori non vale come prova del permanere del rapporto fiduciario.

Nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. è ravvisabile, avendo il giudice di primo grado fornito riscontro alle deduzioni difensive, seppure con motivazione sintetica. L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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