Diniego di nomina della consorziata esecutrice e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Toscana n. 482 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il diniego di designazione della consorziata esecutrice di un contratto applicativo di un accordo quadro, la sopravvenuta integrale esecuzione di quel contratto determina improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’eventuale annullamento del diniego non arreca, infatti, alcuna utilità concreta al ricorrente, essendo esaurita l’attività esecutiva oggetto del provvedimento. La prospettazione di un interesse riferito alla residua parte dell’accordo quadro, per la quale nessuna impresa esecutrice sia stata ancora designata, configura una richiesta di pronuncia preventiva su istanze non proposte e su poteri non ancora esercitati, in violazione del divieto recato dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. L’interesse alla decisione deve essere attuale e concreto al momento della pronuncia, non meramente ipotetico o futuro.

Il Fatto

ANAS S.p.a. indiceva nel 2021 una procedura aperta per la stipula di un accordo quadro relativo a lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. Il consorzio ricorrente vi partecipava in proprio, senza indicare consorziate esecutrici, e conseguiva l’aggiudicazione.

In epoca successiva alla gara, una società entrava a far parte del consorzio. Con riferimento al solo contratto applicativo n. 2, il consorzio designava tale società quale consorziata esecutrice. ANAS respingeva la richiesta e, all’esito del riesame sollecitato dal consorzio, confermava il divieto con provvedimento del 4 giugno 2024. Il consorzio impugnava gli atti dinanzi al TAR, deducendo violazione degli artt. 45, 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016, del principio del favor partecipationis e di proporzionalità, oltre a eccesso di potere. ANAS eccepiva in via preliminare la tardività del ricorso e, con la memoria di replica, l’improcedibilità per intervenuta integrale esecuzione del contratto applicativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse e la ritiene fondata. Il provvedimento impugnato si pronuncia su uno specifico contratto applicativo dell’accordo quadro e sull’esecuzione dello stesso da parte della consorziata designata.

Il dato dirimente è processuale: quel contratto applicativo risulta ormai integralmente eseguito dal consorzio, come emerge dalla comunicazione di ultimazione dei lavori del 9 dicembre 2024, depositata in atti da ANAS. L’ipotetico annullamento del diniego non recherebbe quindi alcun beneficio al ricorrente, poiché afferisce alle modalità di esecuzione di prestazioni già completamente realizzate.

Il Tribunale affronta poi la difesa del consorzio, che invocava la persistenza dell’interesse con riguardo alla parte residua dell’accordo quadro, per la quale nessuna impresa esecutrice era stata ancora designata. Tale prospettazione, osserva il Collegio, si traduce di fatto nella richiesta di una pronuncia preventiva, avente ad oggetto istanze non ancora proposte dal consorzio e poteri non ancora esercitati dall’amministrazione.

Una simile domanda si scontra con il divieto di pronunce su poteri non ancora esercitati posto dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Il Collegio accerta pertanto la sopravvenuta insussistenza di un interesse attuale alla decisione e definisce la causa con sentenza di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, in ragione della notevole complessità delle questioni giuridiche trattate. La decisione lascia impregiudicata ogni futura contestazione relativa ai contratti applicativi non ancora aggiudicati o eseguiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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