Diniego paesaggistico illegittimo se non valuta in concreto lo stato dei luoghi (TAR Puglia n. 807 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di compatibilità paesaggistica è illegittimo per difetto di motivazione quando l’Amministrazione si limiti a richiamare la previsione del piano paesaggistico senza raffrontarla allo stato concreto dei luoghi e alle caratteristiche dell’intervento da sanare. Il mero riferimento a un parere della Soprintendenza reso in un procedimento diverso non costituisce motivazione sufficiente, occorrendo una ponderazione specifica delle prescrizioni con gli elementi dell’istanza. L’apprezzamento di compatibilità deve essere condotto su rilevazioni e giudizi puntuali, non su valutazioni apodittiche e stereotipate, e deve tenere conto anche delle conseguenze della mancata regolarizzazione delle opere.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un fabbricato adibito a ristorante, assentito con licenza edilizia, e di un parcheggio scoperto ubicato nell’adiacente area demaniale detenuta in concessione. Con istanza del 6 agosto 2015 ha chiesto l’accertamento di conformità ex art. 37 d.P.R. 380/2001 per lavori consistenti nella sostituzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso con pietra calcarea e nella realizzazione di aiuole a salvaguardia delle alberature esistenti.

Il Comune ha espresso parere favorevole sotto il profilo urbanistico-edilizio e ha trasmesso gli atti all’Unione della Costa Orientale per la valutazione paesaggistica. Dopo il preavviso di rigetto, l’Unione ha comunicato il parere negativo e, con successivo provvedimento, ha disposto il diniego definitivo. Il ricorrente ha impugnato gli atti davanti al TAR, proponendo motivi aggiunti avverso il diniego finale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse. Anche a voler riconoscere effetti lesivi all’atto qualificato come di avvio del procedimento, tali effetti sono superati e assorbiti dal provvedimento definitivo, che costituisce l’atto finale e concentra l’interesse del ricorrente.

Nel merito dei motivi aggiunti, il TAR ritiene fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione. Il diniego si fonda sulla ritenuta incompatibilità dell’intervento con l’art. 45, co. 2, lett. A4, delle NTA del PPTR, che vieta la trasformazione del suolo con materiali e tecniche che non garantiscano la permeabilità, e sul richiamo a un parere della Soprintendenza.

Quanto alla previsione del piano, l’Amministrazione si è limitata a richiamarla senza valutarne l’applicazione in relazione allo stato dei luoghi e alle caratteristiche concrete dell’intervento. Le opere non hanno compromesso il suolo naturale originario, ma hanno sostituito una pavimentazione artificiale già assentita con materiale di diversa tipologia, con realizzazione di siepi. Tali circostanze andavano considerate ai fini dell’applicabilità della norma e della valutazione di conformità alle finalità di tutela, tenendo conto delle conseguenze della mancata regolarizzazione.

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa: quando l’Amministrazione è chiamata a valutare la consistenza e la localizzazione dell’intervento da sanare, non basta il generico richiamo al vincolo, essendo necessario un apprezzamento di compatibilità basato su rilevazioni e giudizi puntuali (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5108 del 2016). Il diniego non può esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto con riferimento concreto alla fattispecie (Cons. Stato, Sez. VI, n. 853 del 2019).

Anche il richiamo al parere della Soprintendenza non vale a sorreggere la motivazione: si tratta di un atto reso in una vicenda giuridicamente e fattualmente diversa e l’Amministrazione non ha declinato le considerazioni ivi esposte con riferimento agli elementi caratterizzanti il procedimento, omettendo la necessaria ponderazione. I motivi aggiunti sono pertanto accolti e il diniego è annullato, salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza nel rispetto della motivazione. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *