Carta docente, ottemperanza parziale e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1216 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la parziale esecuzione del giudicato, limitata al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori antistatari, non esaurisce l’obbligo dell’amministrazione ove resti ineseguito il capitale riconosciuto dalla sentenza. Il giudice amministrativo accerta pertanto la mancata ottemperanza e nomina il commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. Quando l’incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 243/2024, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio della Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per cinque anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 500,00 euro per ciascun anno, oltre interessi e rivalutazione, secondo le modalità del d.p.c.m. 28 novembre 2016.

Formatosi il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. In corso di giudizio l’amministrazione ha liquidato le spese legali ai procuratori antistatari, senza però corrispondere il capitale oggetto del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’obbligo nascente dal giudicato e ne verifica l’attuazione concreta. L’art. 114 cod. proc. amm. consente di accertare la mancata ottemperanza e di adottare i provvedimenti sostitutivi necessari.

La difesa erariale ha sostenuto di aver sollecitato l’amministrazione all’esecuzione integrale del pagamento, senza però offrire indicazioni utili per una definizione bonaria della controversia. La parziale ottemperanza, limitata alle spese, non incide dunque sul diritto accertato in via definitiva.

Il giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale resta ineseguito. Da qui l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio.

Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa della decisione. Il commissario è individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione.

Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari e in considerazione della serialità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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