Cessazione materia per tardiva esecuzione decreto ingiuntivo e compensazione spese (TAR Puglia n. 359 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere consegue alla integrale esecuzione del titolo da parte dell’amministrazione intervenuta nelle more del giudizio. La satisfazione sopravvenuta dell’obbligo accertato esclude l’interesse alla pronuncia di esecuzione e determina la declaratoria di cessazione. La compensazione delle spese trova giustificazione nella condotta dell’amministrazione che, ancorché tardiva, abbia dato piena attuazione al giudicato prima della decisione. Il giudice amministrativo, investito dell’ottemperanza a un provvedimento cautelare a contenuto anticipatorio, verifica l’adempimento secondo le regole proprie dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 01.06.2023, aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni da trasfusioni di sangue proposta dagli eredi di un soggetto deceduto nei confronti del Ministero della Salute. Il provvedimento condannava l’amministrazione al pagamento di somme a titolo di danno iure hereditatis e iure proprio, oltre interessi legali e spese di lite.

Il titolo veniva notificato ai fini esecutivi e il Ministero non proponeva impugnazione, come attestato dal passaggio in giudicato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, gli eredi depositavano ricorso per ottemperanza il 04.10.2023. Nelle more, con atto del 19 febbraio 2024, i ricorrenti dichiaravano la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo prende atto della dichiarazione delle parti e verifica la sussistenza dei presupposti della pronuncia. La materia del contendere risulta dichiaratamente cessata per effetto dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione.

Il percorso argomentativo del Collegio è essenziale. La Corte rileva che nelle more del giudizio il Ministero della Salute ha provveduto all’integrale esecuzione del provvedimento da ottemperare. Da ciò deriva il venir meno dell’interesse alla decisione sull’ottemperanza e la conseguente declaratoria di cessazione.

Sul piano delle spese, il Tribunale applica l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e dispone la compensazione tra le parti. La scelta è ancorata alla condotta satisfattiva sopravvenuta: l’amministrazione, pur dopo la proposizione del ricorso, ha dato attuazione al titolo, così rendendo non più necessaria la pronuncia esecutiva.

Il Collegio ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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