Diniego paesaggistico della piscina illegittimo per motivazione apodittica e divieto aprioristico (TAR Sicilia n. 2049 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica, in quanto espressione di valutazione tecnico-discrezionale, non può fondarsi su asserzioni apodittiche che si limitino a dedurre un generico impatto negativo dell’opera sull’ambiente. L’Amministrazione deve contestualizzare il giudizio di compatibilità, indicando i connotati specifici del paesaggio da preservare e le ragioni concrete per cui il manufatto è idoneo a comprometterli, con riferimento a dimensioni, forme, colori e materiali dell’opera e al rapporto con il contesto. Il riferimento generico alla componente naturalistica si traduce in una preclusione in re ipsa, vietata quando la disciplina del piano paesistico non contempla un divieto generalizzato. Viola inoltre il principio del dissenso costruttivo e l’obbligo di motivazione l’affermazione secondo cui il divieto prescinde dalle caratteristiche di forma e materiale dell’intervento.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile a uso residenziale con terreno nell’isola di Lipari, presenta alla Soprintendenza un’istanza ai sensi della L.R. 5/2019, artt. 3 e 5, per modeste variazioni alla sistemazione esterna, la rimozione di una scala e la realizzazione di una piscina interrata di circa 50 mq, prevista nel progetto già approvato.

Un primo diniego, motivato con il richiamo al nuovo consumo di suolo e alla trasformazione dell’area, è annullato da questo TAR per violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e carenza di motivazione. Presentata una nuova istanza, la Soprintendenza ribadisce il dissenso e, con il provvedimento impugnato, accoglie solo parzialmente la richiesta, escludendo la piscina in quanto elemento estraneo al contesto e al fabbricato. Il ricorrente agisce per l’annullamento parziale di tale diniego.

La Motivazione della Corte

Il collegio ritiene l’istruttoria completa e non utili gli ulteriori incombenti richiesti, tra cui l’ispezione dei luoghi e la consulenza tecnica. Nel merito accoglie il ricorso sotto la dirimente censura di carenza di istruttoria e di motivazione.

Richiamata la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che il diniego paesaggistico non può basarsi su asserzioni apodittiche, dovendo dar conto delle ragioni concrete dell’incompatibilità del manufatto con i valori tutelati (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2858 del 2021). Il giudizio di compatibilità, per l’elasticità dei principi che applica, deve essere contestualizzato: la motivazione è adeguata quando descrive l’edificio, il contesto paesaggistico e il rapporto tra i due, anche sotto il profilo dell’impatto visivo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2160 del 2018; TAR Toscana n. 1022 del 2023).

Il provvedimento impugnato non rispetta tale modello. Il richiamo alla componente naturalistica, per la sua genericità, si traduce in una preclusione in re ipsa, in contrasto con l’art. 38, lett. v), del Piano Paesistico Territoriale per le Isole Eolie, che ammette le piscine scoperte pertinenziali alle residenze private ove previste dagli strumenti urbanistici attuativi, senza configurare alcun divieto generalizzato.

Quanto al secondo profilo, la Soprintendenza omette di declinare nel concreto i tratti della pretesa tipicità dell’immobile e di spiegare l’asserito contrasto con la piscina. L’affermazione che il divieto prescinde dalle caratteristiche di forma e di materiale viola l’obbligo di motivazione parametrato alle caratteristiche quali-quantitative dell’opera. Il deficit emerge anche rispetto alle modifiche già autorizzate, tra cui la corte interna destinata alla piscina, e al mancato confronto tra progetto e area.

Da ultimo, il collegio richiama il principio del dissenso costruttivo, espressione di leale collaborazione, che impone all’Autorità di indicare le prescrizioni idonee a superare il vaglio o di esplicitare la radicale incompatibilità dell’opera (TAR Campania n. 4176 del 2024). Il diniego assume invece i contorni di un divieto aprioristico. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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