Porto d’armi: rinnovo non automatico e onere di provare il dimostrato bisogno (TAR Abruzzo n. 324 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso e l’uso dell’arma non costituiscono un diritto assoluto e incomprimibile del singolo. La licenza di porto d’armi per difesa personale, disciplinata dall’art. 42 del r.d. n. 773 del 1931, è una deroga al generale divieto di portare armi e postula, oltre ai requisiti soggettivi di affidabilità, il “dimostrato bisogno” di munirsi dell’arma. Il rinnovo della licenza non è automatico: la permanenza del presupposto del bisogno deve essere dimostrata dal richiedente e valutata discrezionalmente dall’autorità di pubblica sicurezza in occasione di ogni aggiornamento del titolo. Il bisogno non può essere desunto ratione personae dalla mera appartenenza a una categoria professionale, ma richiede condizioni specifiche, concrete e attuali di rischio. I reiterati rinnovi non impediscono una successiva valutazione negativa né generano un affidamento tutelabile.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un’agenzia investigativa, svolge l’attività di investigatore privato e opera come guardia giurata per la vigilanza zoofila. Per oltre trent’anni è stato titolare, senza soluzione di continuità, della licenza di porto d’armi per difesa personale, rinnovata annualmente fino a un primo diniego, a sua volta impugnato e confermato con sentenza del medesimo TAR.
Reiterata l’istanza di rinnovo, la Prefettura di Teramo ha nuovamente negato la licenza. Il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, omessa valutazione comparativa degli interessi, violazione dei principi di proporzionalità e affidamento, nonché contraddittorietà ed eccesso di potere, per non avere l’amministrazione indicato le ragioni del preteso mutamento rispetto alla lunga serie di rinnovi precedenti. L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del potere esercitato. Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’armi sono disciplinati dagli artt. 10, 11, 39, 42 e 43 del r.d. n. 773 del 1931 e costituiscono deroga al divieto generale posto dagli artt. 699 cod. pen. e 4, comma 1, della legge n. 110/1975. Nei casi di poteri discrezionali il giudizio di prevenzione dell’abuso spetta all’autorità di pubblica sicurezza ed è sindacabile solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Poiché nella specie trova applicazione l’art. 42 T.U.L.P.S., alla verifica dell’affidabilità soggettiva si aggiunge il requisito del “dimostrato bisogno”, che assume contenuto permissivo in deroga al divieto generale di portare armi e postula un ampio apprezzamento discrezionale. Secondo il consolidato indirizzo richiamato dal Collegio (Cons. Stato, sez. III, n. 2404/2017; sez. III, n. 969/2017; sez. VI, n. 2536/2007; TAR Lombardia Brescia, n. 1101/2018), tale bisogno non può essere desunto automaticamente ratione personae dalla mera appartenenza a una categoria professionale, mancando qualsiasi previsione normativa in tal senso.
Nel caso concreto il ricorrente ha allegato soprattutto collaborazioni risalenti nel tempo con l’autorità di polizia e rischi connessi a incarichi professionali. Tali elementi, secondo il TAR, non evidenziano le necessarie condizioni specifiche, concrete e attuali di rischio, risolvendosi nella generica rappresentazione dell’attività svolta. Il bisogno non è stato suffragato da sufficienti riscontri né attualizzato al momento dell’ultima richiesta, come invece richiesto dal non automatismo del rinnovo.
Il Collegio respinge anche la censura di inadeguatezza della motivazione fondata sui precedenti rinnovi. La permanenza del presupposto del bisogno deve essere dimostrata dal richiedente e valutata dall’amministrazione in occasione di ogni aggiornamento della licenza; il provvedimento impugnato si riferisce puntualmente all’attualità della situazione e agli interessi pubblici e privati coinvolti. I reiterati rinnovi, inoltre, non impediscono una successiva valutazione negativa e non generano alcun affidamento tutelabile.
La mancata dimostrazione dell’assoluto bisogno attuale di portare l’arma giustifica quindi il diniego di rinnovo, sorretto da una ponderazione non illogica né arbitraria e immune da vizi motivazionali. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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