Ottemperanza per il pagamento di indennità da contratti a termine: diniego di astreintes per manifesta iniquità (TAR Lombardia n. 2561 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, l’amministrazione che non provi di aver effettuato pagamenti, anche parziali, è dichiarata inottemperante al giudicato. La condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua in relazione alla natura e alla misura del debito, valutazione che va compiuta in concreto alla luce delle peculiari condizioni del debitore pubblico e dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Il Fatto
La ricorrente, già docente con contratti a termine, aveva ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a tempo determinato, superiore al limite dei 36 mesi, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento di un’indennità omnicomprensiva pari a otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione.
Nonostante la notifica della sentenza, l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La ricorrente ha quindi notificato e depositato ricorso in ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva preliminarmente che il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato, e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum. Il giudice dichiara quindi l’inottemperanza del Ministero e lo condanna a dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.
Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco, Sondrio, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, provvedendo entro i successivi sessanta giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Nessuna tutela trova invece accoglimento la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. (cosiddette astreintes): la misura risulta manifestamente iniqua in relazione alla natura e alla misura del debito. La disposizione esclude l’uso delle astreintes quando ciò risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, tenendo conto delle peculiari condizioni del debitore pubblico. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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