Risarcimento da ordinanze illegittime nel termine dell’azione di annullamento (Cons. Stato n. 7922 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo per attività provvedimentale illegittima, proposta dopo l’annullamento del provvedimento lesivo, soggiace al termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., e non a quello decorrente dal fatto lesivo. La rinuncia all’azione conseguente alla mancata impugnazione della sentenza che abbia omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria non equivale a rinuncia al diritto e consente la nuova proposizione dell’azione secondo il regime applicabile al momento della sua introduzione. Accertata l’illegittimità sostanziale dei provvedimenti, sussiste la condotta illecita dell’amministrazione, senza che valgano a escluderla o attenuarla i richiami a misure civilistiche anteriori avulse dagli effetti lesivi dei provvedimenti. Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 cod. civ. è valutabile solo rispetto al danno derivante dal fatto illecito.
Il Fatto
La società, proprietaria di immobili nel territorio comunale, era destinataria di due ordinanze contingibili e urgenti del 2011 con cui l’ente le imponeva di realizzare una recinzione e di assumere a proprie spese la custodia degli animali abbandonati sull’area da terzi occupanti, dopo il sequestro penale della stessa. Le ordinanze, ottemperate, venivano annullate dal giudice amministrativo in accoglimento del ricorso della società.
La domanda risarcitoria, già proposta nel primo giudizio ma non esaminata, veniva riproposta con ricorso notificato nel maggio 2013. Il Tar la dichiarava inammissibile per decadenza ex art. 30 cod. proc. amm., ritenendo il termine decorrente dall’esecuzione dei provvedimenti risalente al 2011. Da qui l’appello, con cui la società censura la statuizione di tardività.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’eccezione di mancata riproposizione della domanda in appello. L’eccezione è respinta: l’appellante ha espressamente richiesto l’accoglimento del ricorso di primo grado, richiamando le causali e gli importi indicati nella parte narrativa dell’atto, con riproposizione rituale ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito del motivo, il Collegio rileva che il primo giudice ha statuito, con capo non impugnato, che l’azione risarcitoria poteva essere riproposta in quanto non si era formato alcun giudicato di rigetto. La mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia vale come rinuncia all’azione, non al diritto, e consente la nuova proponibilità dell’azione.
Tale qualificazione è decisiva. Se oggetto di abdicazione è l’azione nella sua specificità, la successiva domanda è nuova e va soggetta al regime pertinente al momento della sua introduzione. Poiché nelle more era intervenuto l’annullamento dei provvedimenti, trova applicazione l’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., che consente la domanda risarcitoria sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Il ricorso, notificato entro tale termine, è dunque ammissibile.
Passando al merito, la Corte conferma la natura risarcitoria della pretesa per lesione di interesse legittimo. La sentenza di annullamento aveva ravvisato illegittimità sostanziale delle ordinanze, sia quanto all’obbligo di recinzione, sia quanto alla custodia degli animali, obblighi gravanti sull’amministrazione. Non valgono a escludere la responsabilità i richiami a misure civilistiche anteriori, avulse dagli effetti lesivi dei provvedimenti, né i provvedimenti penali che avevano ordinato all’ente di individuare le modalità di custodia: tale ordine non scrimina le concrete illegittimità nell’attuazione.
Sono pertanto risarcibili le spese di recinzione, documentate per € 39.204,00, quelle di alimentazione e cura degli animali e le prestazioni veterinarie, per un totale di € 41.679,14. Non sono riconosciute le ulteriori voci genericamente invocate, prive di evidenza specifica. Sussiste anche l’elemento soggettivo della colpa, attesa la chiara illegittimità già accertata. Sull’importo sono dovuti rivalutazione e interessi, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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